Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

IL DIRETTORE GENERALE

del Servizio Conservazione della Natura

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche

- Corpo Forestale dello Stato -

del

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

emana

la seguente circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio 2002)

1. TIPI DI REGISTRO. 

Per il disposto dell’art. 7, il Decreto 8 gennaio 2002 sostituisce integralmente il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione degli Allegati, comprendenti gli schemi dei quattro tipi di registri, e precisamente:

a. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EA); 

b. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB); 

c. il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice PAB); 

d. il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB). 

Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di ognuno dei registri sopraindicati è:

· nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100 movimenti per lo scarico; 

· nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico; 

· nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico; 

· nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico. 

Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalità di compilazione, riportate su due pagine del registro stesso.

Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10, con il "codice F= altro".

 

2. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO. 

I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art. 3 dello stesso.

In particolare, si precisa quanto segue:

· coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti alla compilazione del registro. Sono, invece, esclusi i soggetti che detengano a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe, cinturini di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da erboristeria, etc.). Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che, limitatamente agli esemplari morti e alle parti di esemplare, esercitino il commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché coloro che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate lavorazioni per conto terzi e pertanto le imprese che esercitano tale attività non sono obbligate alla tenuta dei registri; 

· le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno richiedere il registro al Servizio Certificazione CITES della regione o provincia in cui si trova la sede legale della impresa. Tali imprese circensi provvederanno anche a caricare e scaricare dal registro eventuali animali appartenenti ad artisti che collaborino per determinati periodi con l’impresa circense sul territorio italiano, indipendentemente dalla durata di tale collaborazione; 

· tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio nazionale alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti alla compilazione del registro al loro rientro, nel rispetto del limite temporale previsto; 

· le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private esentate dall’obbligo di compilazione del registro, sono solo quelle indicate all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 gennaio 2002, ovvero quelle autorizzate ex art. 12 Decreto L.vo 27 gennaio 1992, nr.116, e quelle riconosciute ex art. 1 Decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell’Ambiente, che dispongano del registro previsto dallo stesso decreto; 

· i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari; 

· tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, devono compilare il registro. Qualora un soggetto disponga di diverse strutture di detenzione degli animali, deve essere comunque predisposto un registro presso ogni struttura, onde consentire eventuali accertamenti in loco. Nei casi di affidamento di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana, di cui alla Legge 157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e succ. modifiche, non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 6, della stessa Legge 157/92, e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati; 

· sono escluse dall’obbligo di compilazione del registro tutte le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca o affidamento. 

 

3. ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO. 

Sono sottoposti all’obbligo di registrazione gli esemplari animali e vegetali, vivi o morti, e le parti di essi, appartenenti a specie comprese negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) 2724/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nr. L320 del 18 dicembre 2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001 e 2476/2001, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee nr. L209 del 2 agosto 2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.

In virtù del disposto dell’art. 1, comma 1, del Decreto 8 gennaio 2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati da animali e piante, nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente, appartenenti a specie vegetali incluse nell’Allegato B del Regolamento comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti a specie incluse nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L250 del 19 settembre 2001, sempre che gli esemplari siano stati marcati secondo le disposizioni dell’art. 36, par. 1, dello stesso regolamento.

  E’ necessario, al riguardo, precisare che:

· il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto ad obbligo di registrazione. Coloro, quindi, che detengono caviale a fini commerciali, sono tenuti alla compilazione del registro, fatta eccezione, ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al dettaglio o la lavorazione per conto terzi; 

· le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di lavorazione che determino la realizzazione di un prodotto, devono essere registrate. Le parti di piante essiccate, al contrario di quelle triturate, non possono, pertanto, essere ritenute prodotti derivati e sono sottoposte ad obbligo di registrazione. 

 

4. MODALITÀ  DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO. 

Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso decreto.

Si precisa che:

· le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F = altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione; 

· l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo completamento; 

· la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello stesso ufficio; 

· la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 35-110/01); 

· una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un nuovo registro; 

· il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro; 

· la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o scarico; 

· nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.); 

· quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc); 

· la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92; 

· nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni; 

· gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi o morti); 

· per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente; 

· qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES. 

 

5. CONCLUSIONI. 

Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli esemplari e le parti di esemplari detenuti alla data di consegna del registro. Eventuali nuove acquisizioni o nascite in cattività e cessioni, vendite o morti, successive al 31 gennaio 2002, devono essere registrati entro 15 giorni dall’evento. I registri già distribuiti a soggetti non più tenuti, ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002, alla compilazione degli stessi, dovranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici del Servizio Certificazione CITES, i quali provvederanno alla redazione di apposito verbale.

Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio Certificazione CITES dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o morti appartenenti a specie dell’Allegato A dopo la prima compilazione e a completamento del registro, non durante le fasi intermedie. Il registro, una volta fotocopiato, viene riconsegnato al titolare. 

Tutti gli altri registri, non devono essere consegnati al Servizio Certificazione CITES. A completamento del registro, può esserne richiesto uno nuovo esibendo quello completo. I registri compilati vanno conservati per 10 anni.

Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano invariati il valore e l’efficacia di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di detenzione e commercio di esemplari di specie incluse negli Allegati del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 


 

Leggi e scarica il Regolamento UE in formato pdf

 


DM 8 gennaio 2002

Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002)

Art. 1.

1. » istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, cosÏ come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

 

Art. 2.

1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attivita' circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;

b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto;

c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

 

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, in conformita' delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE);

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformita' alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonchË coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

 

Art. 4.

1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresÏ a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente art. 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovra' avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra' riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, Ë compilato dal detentore degli esemplari con le modalita' indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

 

 

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvedera' alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovra' essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne fara' copia e riconsegnera' l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

3. Ai fini della gestione delle attivita' di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

 

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca piu'  grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

Art. 7.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro.

2. Il presente decreto sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Torna alla pagina precedente