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                Unione Italiana Ornitofili 
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                MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
                TERRITORIO  DECRETO 31 ottobre 2005 
                Proroga dei termini previsti dall'articolo 
                4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della 
                tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, recante istituzione 
                del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. 
                (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12-11-2005) 
             IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                di concerto con 
             
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E 
                FORESTALI 
             Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; 
                Visto il regolamento (CE) 338/97 del 
                Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
                modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e 
                della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
                commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di 
                applicazione dello stesso; Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
                Visto il proprio decreto 8 gennaio 2002, 
                pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, 
                riguardante l'istituzione del registro di detenzione degli 
                esemplari di specie animali e vegetali; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari; 
                Considerato che il Ministero dell'ambiente, 
                ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura 
                l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi 
                avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; 
                Ritenuto che, a seguito dell'entrata in 
                vigore, il 22 agosto 2005, del regolamento (CE) 1332/2005 della 
                Commissione del 9 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta 
                Ufficiale delle Comunità europee del 19 agosto 2005, n. 
                215/1, sono stati modificati gli allegati del citato 
                regolamento n. 338/97 del Consiglio e che, dato il periodo 
                feriale, il pubblico non ha potuto ottemperare agli obblighi di 
                cui al citato decreto 8 gennaio 2002; 
             
                Ritenuto, altresì, opportuno 
                riaprire complessivamente i termini di richiesta del registro e 
                di iscrizione degli esemplari nello stesso, al fine di rendere 
                più efficace la gestione dei registri stessi; Decreta: Art. 1. 
                1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto 
                del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 
                gennaio 2002, devono richiedere e compilare i relativi registri 
                entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
                presente decreto, per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, 
                del citato decreto 8 gennaio 2002, inclusi negli allegati A e B 
                del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CE) n. 1497/03 della Commissione del 18 agosto 2003, (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE) 1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005. 
                2. All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del 
                Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 
                2002, la parola «quindici» è sostituita 
                dalla seguente parola: «trenta». 
             
                3. Il presente decreto, sarà 
                pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
             
                Roma, 31 ottobre 2005 
             Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli 
                Il Ministro delle politiche agricole e 
                forestali Alemanno |  | |||||||||||
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