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                Unione Italiana Ornitofili 
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                Questa pagina Web contiene la maggior parte delle leggi e decreti che vengono
 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e non.
 
                
             
                Le notizie vengono ordinate cronologicamente dalla piu' recente in poi
 evidenziate in giallo.
 
                
             
                MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - Detenzioni uccelli in gabbie anguste – Assoluta impossibilità del volo – Reato di maltrattamento – Configurabilità - Fattispecie: maltrattamento e cessione di richiami non cedibili a terzi -
 Art. 727, c. 2, c.p. 
– Art. 30, lett. h) L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 17 Gennaio
 2013
 
                Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di
 animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo
 rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L178 del 28.6.2013)
 
                MALTRATTAMENTO ANIMALI - Concetto di lesione - Artt. 544 ter e 582 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3°, 29/07/2013 
                
             
                MALTRATTAMENTO ANIMALI - Requisito della crudeltà o dell’assenza di necessità - Lesione – Qualificazione - Artt. 544 ter, 582 e 727 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
 Sez.3
°, 29/07/2013 
                Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n.
 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
 fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L339 del
 12.12.2012)
 
                Agricoltura E Zootecnia - Inquinamento Atmosferico - Esalazioni maleodoranti di animali - Pregiudizio
 per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di
 relazione - Configurabilit
à del reato art. 674 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012 
                Diritto Venatorio - Esercizio della caccia con l’ausilio di richiami - Richiamo privo di anello inamovibile - Disciplina
 applicabile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 9 Gennaio 2013
 
                Maltrattamento Animali - Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti - Concetto ampio di
 maltrattamento - Configurabilit
à del reato - Art. 727, co. 2, cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19
 Dicembre 2012 
 
                
             
                Caccia - C.d. “uccellagione” - Natura - Furto ordinario - Presupposti - Art. 30 c.1 lett. e) ed h) L.
 n.157/92 - Artt. 624, 625 e 626 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.5^ 3
 luglio 2012
 
                
             
                Decreto 6 novembre 2012: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a
 comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i
 lavori riguardanti la protezione, la gestione e l
’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (GU n. 277 del 27-11-2012) 
                
             
                Cattura di richiami vivi - Soluzione alternativa - Utilizzo di richiami provenienti da allevamenti -
 Allevamento finalizzato alla produzione di richiami - Garanzia di integrit
à e benessere - Art. 8 e all. IV Dir. 2009/147/CE - Censimento dei richiami vivi
 posseduti dai cacciatori - Scopo - Esaustivit
à - Coinvolgimento di tutti i cacciatori - Art. 8 Dir. 2009/147/CE - Caccia
 condotta con metodi di cattura o di uccisione non selettivi - Reti - Metodo non
 selettivo - Utilizzo delle reti per la cattura di richiami vivi - Possibilit
à - Ragioni - Deliberazione della Provincia di Brescia n. 384/2011 - Illegittimità - Fondamento. TAR LOMBARDIA, Brescia, 17 luglio 2012 
                
             
                Regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 recante modifica, per quanto riguarda
 talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna
 selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit
à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (G.U.U.E. L242 del
 7.9.2012)
 
                
             
                Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli
 altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo
 alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
 controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006
 della Commissione (G.U.U.E. L242 del 7.9.2012)
 
                
             
                Allevamenti di animali - Industrie insalubri Art. 216 t.u. n. 1265/1934 - Finalità della norma - Tutela della salute - Distanza dalle abitazioni - Nuclei
 abitativi di modesta consistenza - Rilevanza - Principio applicabile anche alle
 zone agricole4 - Provvedimenti finalizzati ad impedire attivit
à pericolose (esalazioni, scoli,.) - Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso - Legittimità. TAR SICILIA Palermo 4 giugno 2012 
                
             
                Caccia - Ordinanza di abbattimento dei piccioni a tutela della semina dei cereali
 autunnali - Illegittimit
à - Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ricorso
 agli strumenti ordinari previsti dall
’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992. TAR TOSCANA 30 maggio 2012 
                
             
                Caccia - Piano di cattura dei richiami vivi - Regione Lombardia - Disciplina attraverso
 lo strumento legislativo - L.r. n. 16/2011 - Inibizione del potere di
 annullamento ex art. 19-bis, c. 4 L. n. 157/1992 - Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 27 giugno 2012, n. 160  
                
             
                Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
 selvatiche
 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Margine di discrezionalità degli Stati membri - Art.3, par.2, lett.b) Direttiva 2001/42/CE. CORTE DI
 GIUSTIZIA EUROPEA Sez. Ottava 21 giugno 2012 Sentenza causa C-177/11
 
                
             
                Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli - Divieto assoluto di caccia - Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 - Specie
 non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^,
 9/02/2012
 
                
             
                Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone
 condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti
 alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell
’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)
 (G.U.U.E. L82 del 22.3.2012)
 
                
             
                CORTE COSTITUZIONALE – 26 aprile 2012, n. 106 Determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna – Competenza esclusiva dello Stato – Leggi regionali – Attenuazione – Illegittimità – Divieti relativi all’attività venatoria – Competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard
 minimi e uniformi di tutela della fauna 
– Art. 47, c. 5 L.r. Liguria n. 29/1994 – Deroga al divieto di caccia sui terreni innevati – Illegittimità costituzionale. 
                
             
                Procedure di infrazione e atti di indagine ad esse relative - Carattere
 comunitario - Accesso agli atti - Normativa di riferimento - Regole comunitarie
 - Reg. CE n. 1049/2001 - Fattispecie:
 cattura di richiami vivi con reti. CONSIGLIO DI STATO - 14 maggio 2012 
             
                Maltrattamento di animale Concetto di deterioramento - Artt. 638 e 544 ter c.p. - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^
 21/12/20111 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391
 
                Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
 protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
 del loro commercio (G.U.U.E. L39 del 11.2.2012)
 
                Influenza aviaria - Mercato italiano della carne di pollame - Richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato - Decisione
 di rigetto della Commissione Annullamento - Art. 14 Reg. n. 2777/1975/CEE.
 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO C.E., Sez. 7^ 17 gennaio 2012 causa T-135/07
 
                Ordinanza contingibile e urgente - Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale Omessa indicazione delle ragioni di
 imprevedibilit
à ed eccezionalità del pericolo Illegittimità . TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318  
                Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
 selvatiche
 - Zona di protezione speciale - Impianti minerari di carbone a cielo aperto
 Sito Alto Sil - Sito d importanza comunitaria Orso bruno (
Ursus arctos) Gallo cedrone (Tetrao urogallus) Misure necessarie per evitare il degrado degli habitat - Dir. 92/43/CEE Dir.
 97/49/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.4^ 24 Novembre 2011 Sentenza C-404/09
 
                
             
                 Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica il regolamento di esecuzione
 (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti
 per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti,
 a seguito dell
’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)
 (G.U.U.E. L341 del 22.12.2011)
 
                
             
                Decreto 12 novembre 2011: Ministero della Salute. Buone pratiche di sperimentazione clinica dei
 medicinali veterinari sugli animali. (GU n. 291 del 15-12-2011)
 
                Piccioni inselvatichiti - Natura di animale selvatico - Mezzi di contenimento - Art. 19 L. n. 157/1992
 Ordinanza di abbattimento secondo i tempi del calendario venatorio -
 Illegittimit
à. TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna 29 novembre 2011 
                Maltrattamento di animali - Sussistenza del fumus di reato - Sequestro preventivo dell’animale Legittimità. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n.
 38946 
 
                Detenzione specie protette per la vendita - Configurabilità del reato - Art. 2 L. n.59/1993 - Differenza tra vecchia e nuova disciplina -
 Reg. n.3826/82/CEE e s.m. - FAUNA E FLORA - Nozione di esemplare protetto -
 Detenzione - Prodotti derivati - Uso personale o domestico - Tutela legislativa
 - Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92. CORTE DI CASSAZIONE
 PENALE Sez.3^ 15/06/2011 Sentenza n. 23972
 
                
             
                Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 della Commissione del 17 agosto 2011 che sospende l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (G.U.U.E. L211
 del 18/08/2011)
 
                
             
                Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
 III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797
 
                
             
                Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza.
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n.
 26797
 
                Nozione di abbandono ex art. 727 c.p. - Elemento della colpa - Concetto della trascuratezza o disinteresse verso il proprio animale. CORTE DI
 CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011)
  Sentenza n. 18892 
                
             
                Regione Emilia-Romagna. Legge regionale n. 12 del 28-07-2011: Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla Legge regionale 6 marzo
 2007, n. 3 (Disciplina dell
’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) e alla Legge
 regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
 selvatica e per l
’esercizio dell’attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo
 (B.U.R.E.-R. n. 119 del 28.07.2011)
 
                
             
                Mangimi geneticamente modificati - Misure urgenti - Rischio per la salute umana, la salute degli animali o dell’ambiente - Misura adottata da uno Stato membro - Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE - Fondamento
 giuridico - Normativa del settore - Clausola di salvaguardia - Prodotti
 esistenti - Artt. 53 e 54 Reg. (CE) n. 178/2002 - Presupposti d
’applicazione - Artt. 20 e 34 Reg. (CE) n. 1829/2003 - Artt. 12 e 23 Dir.
 2001/18/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE 08/09/2011 Sentenze C-58/10-C-68/10
 
                
             
                Decreto 8 aprile 2011: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modificazioni al decreto 5
 ottobre 2010, integrante il decreto dell
’8 gennaio 2002 che istituiva il registro di detenzione delle specie Cites.
 (11A06013) (GU n. 108 del 11-5-2011 )
 
                
             
                Perdita di animale d’affezione - Risarcibilità - Esclusione. TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, Sez. civile, 12/01/2011 
                
             
                Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa - Reato di cui all’articolo 30, lett. b) L. n. 157/92 - Configurabilità - L. n. 503/1981. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud.
 16/3/2011) n. 16441
 
                
             
                Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti - Settore veterinario e zootecnico - Condizioni di polizia sanitaria applicabili
 ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Regolamento
 (CE) n. 998/2003 - Decisione 2003/803/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III,
 17/04/2011, Sentenza C-42/10, C-45/10 e C-57/10
 
                Convenzione di Berna - Scopo - Conservazione della flora e della fauna - Deroghe - Limiti. CORTE DI
 CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441
 
                Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30 lett. b) L. n. 157/92. CORTE
 DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893
 
                Ordinanza 30 dicembre 2010: Ministero della Salute. Proroga e modifica all’ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell’utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e
 caradriformi nell
’attività venatoria ai sensi dell’articolo 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione
 europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche
».  (GU n. 43 del 22-2-2011) 
                Decreto 5 ottobre 2010: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e
 vegetali. (GU n. 58 del 11-3-2011)
 
                Legge 4 novembre 2010, n. 201: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
 animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonch
é norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (GU n. 283 del 3-12-2010) 
                Controllo selettivo della fauna selvatica - Art. 19 L. n. 157/92 - Ordinanza comunale adottata in assenza del preventivo
 parere dell
’INFS - Illegittimità - Fattispecie: piccioni terraioli - Artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Esigenze di
 protezione delle produzioni agricole - Assimilabilit
à alle esigenze di sanità e igiene - Esclusione - Esercizio dei poteri extra ordinem - Presupposto dell’emergenza - Prove concrete del pericolo imminente per la salute. TAR TOSCANA,
 Sez II - 30 dicembre 2010, n. 6883
 
                Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181: Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la
 protezione di polli allevati per la produzione di carne. (GU n. 259 del
 5-11-2010)
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione
 speciale - Inadempimento di uno Stato (Austria) - Direttive 79/409/CEE e
 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/10/2010, Sentenza C-535/07
 
                
             
                Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di
 monitoraggio dell
’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli.
 REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22
 
                Regolamento UE N. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
 selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L212 del
 12.8.2010)
 
                Caccia - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e
 trappole - Reato di uccellagione - Configurabilit
à - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
 
                Caccia - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L.
 n.157/1992 - Configurabilit
à - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19
 bis L. n. 157/1992 inserito con l
’art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
 III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione - Inadempimento di uno Stato (Italia) -
 Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza
 C-573/08
 
                Conservazione degli uccelli selvatici - Obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione
 speciale - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010,
 Sentenza C-573/08
 
                Conservazione degli uccelli selvatici - Protezione transfrontaliera - Obbligo degli Stati membri - Art. 1 Dir. 79/409.
 CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08
 
                
             
                Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di
 monitoraggio dell
’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli.
 REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22
 
                Decreto 5 marzo 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Comitato
 nazionale per la biodiversit
à. (GU n. 84 del 12-4-2010) 
                
             
                Decreto 25 febbraio 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nomina della commissione
 scientifica CITES, per l
’applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
 specie animali e vegetali in via di estinzione. (10A04842) (GU n. 96 del
 26-4-2010 )
 
                
             
                Impiego di animali vivi a fini di spettacolo - Comune - Divieto generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n. 337/1968. TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11
 maggio 2010, n. 157
 
                
             
                Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento
 (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l
’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009) 
                Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione
 della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
 eccezionalit
à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584 
                Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di
 tutela dell
’ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione -
 Ratio - Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE.
 CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
 
                
             
                Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
 selvatici
  (versione codificata) (G.U.U.E. L20 del 26.1.2010) 
                
             
                Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L. n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r.
 Lombardia n. 26/1993 - Art. 9 Dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA, Milano, Sez.
 IV - 3 marzo 2010, n. 533
 
                
             
                Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita nei limiti della legge
 regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) - Mancata indicazioni delle ragioni per
 le quali appare necessaria la cattura del predetto quantitativo - Illegittimit
à - Violazione delle disposizioni comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE. TAR
 LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533
 
                
             
                Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva
 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08
 
                Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento
 (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l
’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009) 
                Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione
 della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
 eccezionalit
à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584 
                Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8, n. 5 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009,
 Sentenza C-344/08
 
                
             
                Ordinanza 16 luglio 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
 Sociali
. Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il
 benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e
 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 207 del 7-9-2009)
 
                
             
                Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati - Uccellagione e
 esercizio venatorio
 - Nozione - Offensività degli strumenti usati - Cattura di un numero indiscriminato di esemplari -
 Destinazione dell
’esemplare catturato (uccisione o conservazione in vita) - Ininfluenza -
 Fattispecie - Caccia con utilizzo di una rete - Attivit
à di uccellagione - Art. 8 Dir. CEE 79/409 - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992.
 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n.
 25149
 
                
             
                Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE – Divieto – Deroga al regime di protezione – Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo affidamento – Conservazione degli uccelli selvatici – Inadempimento di uno Stato (Malta). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009,
 Sentenza C-76/08 P
 
                
             
                Decreto 30 dicembre 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
 e del Mare. Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza
 per giardini zoologici. (GU n. 147 del 27-6-2009)
 
                
             
                Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio
 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
 protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
 del loro commercio (Gazzetta ufficiale dell
’Unione europea L 123 del 19 maggio 2009) (G.U.U.E. L176 del 7.7.2009) 
                
             
                Regione Friuli Venezia Giulia - Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi
 - Limitazione della quota di territorio destinata a protezione della fauna
 selvatica - Art. 2 L.R. n. 6/2008 - Illegittimit
à costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Criteri di composizione degli
 organi preposti alla gestione dell
’attività venatoria - Art. 19 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende
 agri-turistico-venatorio - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento -
 Art. 23, c. 7 L.R. n. 6/2008 - Questione di legittimit
à costituzionale - Infondatezza - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende
 agri-turistico-venatorio - Estensione del permesso di caccia a tutto il periodo
 dell
’anno - Art. 23, c. 8 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Uso di prodine, roccoli e
 bressane - Mezzi di cattura non selettivi - Art. 44 L.R. n. 6/2008 -
 Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165 
                
             
                Protezione e tutela delle specie animali e vegetali protette - Documentazione
 mancante o irregolare - Art. 2 L. n. 150/1992 
– Configurabilità – Presupposti – Fondamento – Reg. CE 338/97 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud.
 29/10/2008), Sentenza n. 6900Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione del
 30 aprile 2009 che sospende l
’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GUUE L110 del
 1.5.2009)Caccia - Attivit
à di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
 Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
 
                
             
                Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009 che modifica
 il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie
 della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
 (G.U.U.E. L123 del 19.5.2009)
 
                
             
                Decreto 23 aprile 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
 Sociali Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004,
 n. 149, recante: 
«Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE,
 relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
 animali
». (GU n. 114 del 19-5-2009) 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Preservazione e mantenimento delle
 habitat - Classificazione delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia
 e di cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato (Grecia) -
 Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI,
 15/01/2009
 
                
             
                Disciplina dell’introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali - Competenza
 esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost.. CORTE COSTITUZIONALE -
 6 febbraio 2009, Sentenza n. 30
 
                
             
                Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza – Responsabilità – Art. 1, L. n 150/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/10/2008 (Ud.
 9/07/2008), Sentenza n. 38410
 
                
             
                Nozione di «pollame» (comprende le quaglie, le pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE – Reg. n. 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II,
 22/01/2009, causa C-473/07
 
                
             
                 Pollame ed animali-equivalenti - Impianti di allevamento intensivo - Soglie per
 l'autorizzazione - Punto 6.6, lett. a), all. I dir. n. 61/96 - Reg. n.
 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009
 
                
             
                Direttiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
 2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la
 conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di
 esecuzione conferite alla Commissione. (G.U.U.E. L323 del 3.12.2008)
 
                
             
                Benessere degli animali – Trasporto degli animali su nave. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
 Grande Sez. , 25/11/2008
 
                
             
                Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Stato - Competenza - Standard minimi e
 uniformi di tutela della fauna - Competenza legislative primaria delle Regioni
 a statuto speciale - Incremento della tutela - Art. 3, c. 3 della legge prov.
 Bolzano n. 10/2007 - Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008   
                FAUNA E FLORA - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. CORTE DI
 CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382
 
                
             
                Giardino zoologico - Nozione - Trentino Alto Adige - Art. 8, n. 16 dello Statuto
 - Limiti derivanti dalla competenza statale generale in materia di ambiente -
 Art. 19 ter, c. 1 legge prov. Bolzano n. 14/1987 - Questione di legittimit
à costituzionale - Fondatezza. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008 
                
             
                Giardino zoologico - Art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del
 1987 - Requisiti per l
’apertura, conduzione e chiusura - Discrezionalità nella determinazione in capo all’Osservatorio faunistico provinciale - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - D.lgs. n. 73 del 2005. CORTE COSTITUZIONALE - 25
 novembre 2008
 
                
             
                Decreto 6 maggio 2008: Ministero della Salute. Determinazione dei criteri per la
 ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilit
à del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». (GU n. 185 del 8-8-2008) 
                
             
                Rinvio pregiudiziale – Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 – Medicinali veterinari – Regolamento (CEE) n. 2377/90 – Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
 animale 
– Progesterone – Restrizioni nell’uso – Direttiva 96/22/CE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I,
 17/07/2008
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Deroghe al regime di protezione degli
 uccelli selvatici - Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) -
 Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15
 Maggio 2008
 
                
             
                Trasporto di durata superiore ad otto ore - Superficie disponibile per animali -
 Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
 8/05/2008
 
                
             
                Ordinanza 21 Dicembre 2007: Ministero della Salute. Proroga dei termini previsti
 dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante:
 
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
 volatili da cortile
». (GU n. 48 del 26-2-2008) 
                
             
                Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio o detenzione di fauna selvatica -
 Ristorante - Chiusura dell
’esercizio - Ripartizione della sanzione in periodi indicati dall’esercente - Impossibilità. T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008 
                
             
                Maltrattamento di animali - Detenzione degli animali in condizioni incompatibili
 con la loro natura - Art. 727 c.p. - Artt. 544 bis e ss c.p. L. n. 189/2004 -
 Fattispecie: cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo
 apprezzabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 GENNAIO 2008 Sentenza
 n. 175
 
                
             
                Regolamento (CE) N. 100/2008 del 4 febbraio 2008 - Commissione - recante
 modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalit
à relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del
 regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit
à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. (G.U.U.E. L31 del
 52.2008)
 
                
             
                Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 232 Modifiche al decreto legislativo 16
 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto
 di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
 sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (GU n. 291 del 15-12-2007)
 
                
             
                Regolamento (CE) n. 1517/2007 del 19 dicembre 2007 - Commissione - recante
 modifica dell
’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda
 la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi
 biologici e mangimi non biologici (G.U.U.E. L335 del 20.12.2007)
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE, artt. 4 e 10 -
 Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualit
à dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e
 della fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone da
 classificare come zone di protezione speciale - ZPS - Inadempimento di uno
 Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa
 C-418/04
 
                
             
                Uccisione e maltrattamento di animali - Elemento soggettivo – Individuazione - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. -
 Art. 544 ter - Stato di necessit
à ex art. 54 cod. pen. – Configurabilità – Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 
                
             
                Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti con i reati previsti dagli
 artt. 727 e 544 ter 
– Continuità normativa – Abolitio criminis della condotta - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III
 Penale, 30 Novembre 2007
 
                
             
                Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. -
 Bene protetto 
– Individuazione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 
                
             
                Uccisione e maltrattamento di animali – Disciplina vigente - Reato a dolo specifico – Configurabilità. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007 
                
             
                Decisione 2007/757/CE del 14 novembre 2007 - Commissione - relativa a una
 partecipazione finanziaria della Comunit
à a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a
 determinate misure tecniche e scientifiche (2007/757/CE)
 
                
             
                Ordinanza 9 Ottobre 2007: Ministero della Salute. Influenza aviaria - Attuazione
 Piano di vaccinazione d'emergenza. (GU n. 278 del 29-11-2007 - Suppl. Ordinario
 n.248)
 
                
             
                Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - Conservazione
 degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore -
 Qualit
à dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente
 insufficiente - Zone umide. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
 III, 25/10/2007
 
                
             
                ZPS valutazione della loro incidenza - Conservazione degli habitat naturali e
 della flora e della fauna selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici -
 Valutazione dell
’impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE -
 Parco Nazionale dello Stelvio. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
 II, 20/09/2007
 
                
             
                Tutela della fauna - Violazione delle disposizione in materia di tutela
 dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
 - Sanzione - Opposizione - Competenza Tribunale - Giudice di pace - Esclusione
 - L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-b
ís L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II,
 14/06/2007
 
                
             
                Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151: Disposizioni sanzionatorie per la
 violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione
 degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del
 12-9-2007)
 
                
             
                Regolamento (CE) n. 1037/2007 del 29 agosto 2007 - Commissione - che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L283
 dell'11.9.2007)
 
                
             
                Decreto Legislativo 24 Luglio 2007, n. 143: Disposizioni correttive ed
 integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il
 codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva
 2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007)
 
                
             
                Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale n. 16 del 27-07-2007: Modifiche ed
 integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la
 protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivit
à venatoria" e successive modifiche. (B.U.R. Emilia-Romagna n. 111 del 27.7.2007) 
                
             
                Regione Lombardia. Legge Regionale n. 17 del 20-07-2007: Modifiche agli articoli
 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
 protezione della fauna selvatica e per la tutela dell
’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). (B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del 24.7.2007) 
                
             
                Regione Friuli-Venezia Giulia. Legge Regionale n. 14 del 14-06-2007:
 Disposizioni per l
’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE
 concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita
’ al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa
 alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
 fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006). (B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25
 del 20.6.2007)
 
                
             
                Regione Molise. Legge Regionale n. 16 del 01-06-2007: Disposizioni integrative
 dell
’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive
 modificazioni, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica
 omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n. 14 del 16.6.2007)
 
                
             
                Ordinanza 26 Giugno 2007: Ministero della Salute. Proroga dell'ordinanza
 contingibile e urgente dell'8 novembre 2005, relativa alla previsione di misure
 finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria. (GU n. 159 del 11-7-2007)
 
                
             
                Tutela degli uccelli migratori - Interesse di rilievo nazionale e sovranazionale
 - L. n. 157/1992 e dir. n. 79/409/CEE. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6
 luglio 2007 (segnalata da Augusto Atturo)
 
                
             
                Detenzione selvaggina morta - Airone cenerino o ardea cinerea - Specie
 cacciabili 
– Esclusione – Fattispecie: volatile abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto
 morto - Art. 18 e 30 lett. H) L. n. 157/92. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
 III, del 30/05/2007
 
                
             
                Attività venatoria illecita in danno di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato
 da Guardie volontarie - Illegittimit
à - Qualifica di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità - Artt. 354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. CORTE DI
 CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di
 trasposizione - Inadempimento di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
 EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007
 
                
             
                Regione Umbria. Legge Regionale n. 20 del 05-06-2007: Ulteriori modificazioni ed
 integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 
– Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
 venatorio. (B.U.R. Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)
 
                
             
                Raccomandazione 2007/526/CE del 18 giugno 2007 - Commissione - relativa a linee
 guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini
 sperimentali o ad altri fini scientifici [notificata con il numero C(2007)
 2525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L197 del 30.7.2007)
 
                
             
                Raccomandazione 2007/425/CE del 13 giugno 2007 - Commissione - che individua una
 serie di azioni per l
’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
 protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
 del loro commercio [notificata con il numero C(2007) 2551] (G.U.U.E. L159 del
 20.6.2007)
 
                
             
                Decreto 16 Maggio 2007: Ministero della Salute. Modifica dell'allegato IV del
 decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento
 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa
 all'identificazione e alla registrazione degli animali". (GU n. 148 del
 28-6-2007)
 
                
             
                Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – IBA 98 – Valore – Qualità dei dati – Criteri – Margine di valutazione – Insufficienza manifesta della classificazione in numero e in superficie -
 Direttiva 79/409/CEE 
– Inadempimento di uno Stato (Spagna). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA
 - Sez. II, 28 Giugno 2007
 
                
             
                Decreto 23 marzo 2007: Ministero dell'Interno. Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo
 scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di
 animali.(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
 
                
             
                Decisione 275/2007/CE - Commissione - del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi
 di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d
’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e
 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del
 SEE) ( GUUE L 116 del 4.5.2007)Maltrattamento degli animali - Incrudelimento
 senza necessit
à nei confronti di animali - Reato di cui all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
 III, 13 aprile 2007AREE PROTETTE - Inadempimento di uno Stato - Repubblica
 d'Austria - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della
 flora e della fauna selvatiche - Misure di recepimento. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
 Sez. IV, 10 maggio 2007
 
                
             
                Regione Toscana. Legge regionale del 4-4-2007 n. 19: Modifica della legge
 regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
 venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 8 del 11-4-2007)
 
                
             
                Regione Sicilia. Decreto presidenziale n. 7 del 12-01-2007: Regolamento
 esecutivo dell
’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo". (G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007) 
                
             
                Decisione 2007/183/CE del 23 marzo 2007 - Commissione - che modifica la
 decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all
’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività [notificata con il numero C(2007) 1259] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE
 L84 del 24.3.2007)Regolamento (CE) N. 318/2007 del 23 marzo 2007 - Commissione
 - che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella
 Comunit
à di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante
 ai fini del SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)
 
                
             
                Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie - Inadempimento
 di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e
 16. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 11 gennaio 2007
 
                
             
                Ministero dello Sviluppo Economico. Condivisione dei dati relativi agli
 esperimenti su animali vertebrati, in attuazione dell'articolo 13, comma 6, del
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 66 del 20-3-2007)
 
                
             
                Regione Lombardia. Legge regionale n. 3 del 05-02-2007: Legge quadro sulla
 cattura di richiami vivi. (B. U. R. Lombardia n. 6 del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del
 6.2.2007)
 
                
             
                Regione Liguria. Legge regionale del 02-02-2007 n. 3: Modificazioni alla legge
 regionale 1
° Luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e
 per il prelievo venatorio). (B.U.R. Liguria n. 3 del 07-02-2007)
 
                
             
                Cattura di richiami vivi – Regione Lombardia – Province - Autorizzazione alla cattura nel numero massimo previsto con legge
 regionale 
– Adeguata motivazione della scelta – Necessità. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV – 16 gennaio 2007, n. 38 
                
             
                Caccia – Anelli di riconoscimento – L.R. Lombardia n. 26/1993, art. 26, c. 5 – Detenzione di richiami vivi privi di anello – Contrasto con l’art. 5 della L. n. 157/1992 – Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2006 
                
             
                Prove cinofile e abbattimento di fauna allevata in batteria – Materia di competenza legislativa esclusiva regionale. T.A.R. PUGLIA, Bari,
 Sez. II - 14 dicembre 2006Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni
 incompatibili 
– Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12
 ottobre 2006
 
                
             
                Protezione degli animali durante il trasporto - Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo - Nozione di "trasporto"
 ("Transportdauer") - Computo della durata di carico e di scarico degli animali
 - Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre
 2006Decisione 871/2006/CE del 18 luglio 2005 - Consiglio - relativa alla
 conclusione, a nome della Comunit
à europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici
 (G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)
 
                
             
                Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)*Decisione 2006/677/CE del 29
 settembre 2006 - Commissione - che stabilisce le linee guida che definiscono i
 criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del
 Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a
 verificare la conformit
à alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e
 sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2006) 4026] (Testo
 rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L278 del 10.10.2006)Decreto 25 luglio
 2006: Ministero della Salute. Composizione dell'Unita' centrale di crisi per
 l'influenza aviaria. (GU n. 237 del 11-10-2006)
 
                
             
                Abbattimento dei colombi – Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori – Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. T.A.R. VENETO, Sez. II – 19 ottobre 2006Regione Liguria Legge regionale n. 36 del 31-10-2006:
 Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi
 dell'articolo 9, comma 1, lettera A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE
 sulla conservazione degli uccelli selvatici (B.U.R. Liguria n. 16 del
 2.11.2006)
 
                
             
                Regione Molise Legge regionale n. 34 del 02-10-2006: Ulteriori modifiche alla
 legge regionale 19 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione
 della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n.
 28 del 5.10.2006)
 
                
             
                *Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 -
 Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. CORTE
 DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006*Maltrattamenti di animali -
 Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui
 all'art. 727 cod. pen. - Responsabilit
à del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. CORTE DI CASSAZIONE
 Penale, Sez. III, 21/02/2006*Conservazione degli uccelli selvatici 
– Zona di protezione speciale – Modifica senza fondamento scientifico - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, (Seconda
 Sezione), 13 luglio 2006*Provincia di Trento. Legge Provinciale n. 4 del
 21-07-2006: Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per
 la protezione della fauna selvatica e per l
’esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova
 disciplina dell
’amministrazione dei beni di uso civico). (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 31 del 1
 agosto 2006)
 
                
             
                *Conservazione uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato - Direttiva
 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione
 speciale - Modifica senza fondamento scientifico. CORTE DI GIUSTIZIA Comunit
à Europee, Sez. II, Sentenza -13 luglio 2006 
                
             
                Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 -
 Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello
 legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente.
 CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006
 
                
             
                Decisione 2006/416/CE del 14 giugno 2006 - Commissione - recante alcune misure
 transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicit
à nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 2402] (Testo rilevante ai fini del SEE)
 (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
 
                
             
                Decisione 2006/415/CE del 14 giugno 2006 - Commissone - che reca alcune misure
 di protezione dall
’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400]
 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
 
                
             
                Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 -
 Procedure e varie - Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame
 diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al
 giudice competente. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
 30/03/2006*Conservazione degli uccelli selvatici - Specie protette, prelievi
 venatori autorizzati 
– Deroghe – Criterio – Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir. 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle
 Comunit
à Europee, sezione II - 8 giugno 2006 
                
             
                *Prelievi venatori autorizzati in deroga - Nozione di «piccole quantità» - Fondamento - Stati membri – Controlli - Garanzie – Necessità - Dir. 79/409/CEE - Procedimenti amministrativi. CORTE DI GIUSTIZIA delle
 Comunit
à Europee, sezione II - 8 giugno 2006 
                
             
                *Decreto 20 aprile 2006: Ministero della Salute. Modifica degli allegati al
 decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive
 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la
 registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n. 111 del
 15-5-2006)
 
                
             
                *Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192: Disposizioni correttive del decreto
 legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE
 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n.
 121 del 26-5-2006)
 
                
             
                *Ordinanza 7 marzo 2006: Ministero della Salute. Modifica dell'ordinanza 26
 agosto 2005, concernente: 
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
 volatili da cortile
». (GU n. 102 del 4-5-2006) 
                
             
                *Decreto 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Recepimento della direttiva
 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla
 direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli
 additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (GU n. 101 del
 3-5-2006)
 
                
             
                *Regolamento (CE) n. 699/2006 del 5 maggio 2006 - Commissione - recante modifica
 dell
’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. (G.U.U.E. L121 del 6.5.2006) 
                
             
                *Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 - Commissione - recante
 modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l
’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche. (G.U.U.E. L107 del
 20.4.2006)
 
                
             
                *Decisione 2006/293/CE del 12 aprile 2006 - Commissione - che modifica la
 decisione 2006/135/CE della Commissione per quanto riguarda l'istituzione in
 alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai
 dell'influenza aviaria ad alta patogenicit
à [notificata con il numero C(2006) 1583] (Testo rilevante ai fini del SEE)
 (G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
 
                
             
                *Esercizio dell'attività venatoria - Cattura della fauna - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo di
 una gabbia metallica a pressione - Reato di cui all'art. 30 lett. h) l.n
 157/1992 - Integrazione. TRIBUNALE DI GENOVA, 12 gennaio 2006
 
                
             
                *Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158: Attuazione della direttiva
 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
 azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
 animali. (GU n. 98 del 28-4-2006)
 
                
             
                * Fauna e flora - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali e della
 fauna e flora selvaggi - Protezione delle specie - Inadempimento di Stato -
 Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunit
à Europee, 16 marzo 2006*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute.
 Modifica all'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006, recante
 misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit
à negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 4). (GU n. 81 del
 6-4-2006)*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Integrazione
 della composizione della Unit
à centrale di crisi per l'influenza aviaria. (GU n. 81 del 6-4-2006)*Decisione
 2006/277/CE del 7 aprile 2006 - Commissione - che modifica la decisione
 2006/115/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta
 patogenicit
à negli uccelli selvatici nella Comunità. [notificata con il numero C(2006) 1480] (Testo rilevante ai fini del SEE)
 (G.U.U.E. L103 del 12.4.2006)
 
                
             
                * Caccia - Esemplari ed oggetti appartenenti a specie protette - Differenza -
 Sanzioni amministrative - Esemplare selvatico protetto - Detenzione - Sanzioni
 amministrative - L. n. 150/1992 - Procedura e varie - Giudizio di opposizione a
 sanzione amministrativa pecuniaria - Sindacato del giudice 
– Limiti - Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. CORTE DI CASSAZIONE
 Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006*Legge 6 febbraio 2006, n. 66: Adesione
 della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli
 acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a
 L'Aja il 15 agosto 1996. (GU n. 53 del 4-3-2006- Suppl. Ordinario n.51)
 
                
             
                *Animali - Articolo 727 c.p. - Detenzione in condizioni incompatibili – Disciplina applicabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
 24/01/2006*Maltrattamento di animali 
– Specifica volontà di infierire sull'animale o lesione dell'integrità fisica - Art. 727 c.p. – Giurisprudenza. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006*Tutela della
 fauna - Maltrattamento di animali - Condotta "crudele" tenuta "senza necessit
à" - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 - Art. 727 - Art. 544 Ter cod. pen. -
 Continuit
à normativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 
                
             
                *Delitti contro il sentimento per gli animali – Esimente dell’esercizio di un diritto – Insussistenza – Fattispecie - Art. 727 c.p. - Art. 544 Ter c.p. – Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. - Art. L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE
 Penale, Sez. III, 21/12/2005*Decreto 18 gennaio 2006: Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio. Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21
 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
 custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 26 del
 1-2-2006)
 
                
             
                *Uso di richiami vivi - Maltrattamento di animali - Art. 19 ter disp. coord.
 cod. pen. - Esimente dell
’esercizio di un diritto - Insussistenza - Artt. 727 e 544 ter cod. pen. -
 Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre
 2005*Maltrattamento di animali - Delitti contro il sentimento per gli animali -
 Artt. 727 e 544 ter cod. pen. - L. n. 189/2004 - Continuit
à normativa - Crudeltà - Reato a dolo specifico - "Senza necessità" - Dolo generico. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre 2005 
                
             
                *Ordinanza 11 febbraio 2006: Ministero della Salute. Misure urgenti di
 protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit
à negli uccelli selvatici. (GU n. 42 del 20-2-2006) 
                
             
                *Conservazione degli uccelli selvatici - Conservazione degli habitat naturali e
 seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Aree protette -
 Inquinamento - Zona di protezione speciale (ZPS) - C.d. "patto d'area" - Misure
 idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat - Dir.
 79/409/CEE - Dir. 92/43/CEE. La Repubblica italiana, omettendo di adottare
 misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat,
 nonch
é le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in
 riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti,
 nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e
 steppe pedegarganiche", 
è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
 uccelli selvatici, nonch
é successivamente al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6,
 paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
 flora e della fauna selvatiche. Commissione delle Comunit
à europee contro la Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 13 GENNAIO 2006 Ricorso del 24/10/2005, Causa C-388/05 
                
             
                *Allevamento di struzzi - Perdite subite per effetto di cani randagi -
 Indennizzo ex art. 21 L.R. 15/92 - E
’ dovuto. La Regione non può negare ad un’attività di allevamento degli struzzi, che abbia subito perdite per effetto di cani
 randagi o inselvatichiti, l
’indennizzo di cui all’art. 21 L.R. Abruzzo n. 15/92 (norma applicabile alla fattispecie, atteso che la
 l. 3/74 contempla invece il risarcimento dei danni derivanti da animali di
 interesse scientifico, quali l
’orso, il lupo, il cinghiale e l’aquila): detta disposizione individua, tra l’altro, quali destinatarie degli indennizzi "le aziende zootecniche" con generico
 riferimento alle perdite di "capi di bestiame", senza subordinare l
’erogazione dell’indennizzo al preventivo riconoscimento e qualificazione dell’allevamento danneggiato quale attività zootecnica. Pres. Balba, Est. Rasola - T. (Avv. Di Pillo) c. Regione Abruzzo
 (Avv. Stato) - T.A.R. ABRUZZO, L
’Aquila - 18 maggio 2005, n. 319*Specie cacciabili e specie protette - Nozione di
 fauna selvatica 
– Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III – 31 gennaio 2003 
                
             
                * Decreto 31 ottobre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
 Territorio. Proroga dei termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del
 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio
 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e
 vegetali. (GU n. 264 del 12-11-2005)
 
                
             
                * Fauna e flora - Detenzione esemplari protetti - Animali protetti non marcati e
 regolarmente detenuti - Obbligo della marcatura - Sanzione penale - Esclusione.
 CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 10 dicembre 2003
 
                
             
                * Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Attuazione della direttiva 1999/22/CE
 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n.
 100 del 2-5-2005)
 
                
             
                * Regione Emilia-Romagna 
             
                Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005: Norme a tutela del benessere animale.
 (B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 18.2.2005)
 
                
             
                Regione Toscana 
             
                Legge Regionale n. 34 del 27 febbraio 2005: Modifiche alla legge regionale 12
 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per
 la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
 (B.U.R. Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)
 
                
             
                Autorizzazione all’abbattimenti di colombi di città - Provvedimento comunale - Mancata indicazione della densità ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze di pubblica igiene - Mancata
 considerazione dei metodi di contenimento alternativi non cruenti -
 Illegittimit
à per difetto di motivazione. Il provvedimento comunale che consente ai tutti i
 cacciatori, con le modalit
à e nei tempi previsti dal calendario venatorio, l’abbattimento dei colombi di città mediante l’uso di fucile a canna liscia, è viziato per difetto di motivazione nel caso in cui sia carente della previa
 indicazione della densit
à ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze della pubblica igiene e alla
 prevenzione dei danni alle cose e non abbia tenuto conto dei metodi non
 cruenti, diversi dall
’abbattimento, idonei al contenimento del numero dei volatili stessi nel
 territorio comunale. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - LAC (Avv.ti A. ed M.
 Rizzato) c. Comune di Monticello Conte Otto (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II -
 28 febbraio 2005, n. 792
 
                
             
                * Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante
 modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella 
 Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del
 15.2.2005)
 
                
             
                * Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante
 modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella 
 Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del
 15.2.2005) 
 
                
             
                * Decreto Legislativo 10 Maggio 2004, n. 149: Attuazione delle direttive
 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai
 prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (GU n. 139 del
 16-6-2004)
 
                
             
                * Regolamento (CE) n. 776/2004, del 26 aprile 2004, recante modifica del
 regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunit
à  di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (GUUE n L 123 del 27
 aprile 2004)
 
                
             
                * Regolamento (CE) n. 834/2004, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento
 (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
 della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUUE n L 127
 del 29 aprile 2004)
 
                
             
                * Regione Sardegna. Legge Regionale n. 2 del 13-02-2004: Norme in materia di
 protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in
 attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (B.U.R. Sardegna n. 5 del 13
 febbraio 2004)
 
                
             
                * Regione Toscana. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13 del
 25-02-2004: Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge
 regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
 venatorio").
 
                
             
                Caccia e pesca - Art. 727 C.p. - Maltrattamento animali - Lesione fisica
 all'animale - Non 
è necessaria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003 
                
             
                Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette (zanne di elefante) -
 Art. 1 L. n.150/92 - Convenzione di Washington - Certificazione dell'Autorit
à competente - Art. 8, Reg. Ce 338/1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3
 dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)
 
                
             
                Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette lavorati ed acquisiti
 da lungo tempo - Certificazione - Necessit
à. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per
 esteso)
 
                
             
                Regione Toscana. Legge Regionale n. 57 del 5-12-2003: Attuazione dell'articolo 9
 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (B.U.R. Toscana n. 44 del
 10-12-2003)
 
                
             
                Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Controllo della fauna selvatica -
 Abbattimento selettivo di specie nocive - Potere - Regione - art. 19 L.157/92.
 CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003
  
                Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Istituto Nazionale per la Fauna
 Selvatica - Attribuzioni e compiti - art.7 L.157/92 - abbattimento o
 eradicazione di una specie ritenuta nociva - divieto - autorizzazione -
 necessit
à. SPAGNESI - CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003  
                Regione Liguria. Legge Regionale n. 25 del 20-10-2003: Deroga al divieto di cui
 al comma 2 bis dell'articoli 9 della legge regionale 1
° luglio 1994 n. 29 (Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e
 per il prelievo venatorio) e successive modificaioni ed integrazioni. (B.U.R.
 Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)
 
                
             
                Regione Lombardia. Legge Regionale n.18 del 8-10-2003: Modifiche all'articolo 35
 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della
 fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
 dell'attivit
à venatoria) (B.U.R. Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003 - S.O. n. 1) 
                
             
                Regione Veneto. Legge Regionale n. 25 del 27-10-2003: Rideterminazione del
 termine previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 11 e
 proroga dei termini della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano
 faunistico venatorio regionale (1996-2001)" (B.U.R. Veneto n. 25 del 31 ottobre
 2003)
 
                
             
                ALIMENTAZIONE ANIMALE 
             
                Il Dlvo 17 giugno 2003, n. 223, ha dato attuazione alle direttive 2000/77/CE e
 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
 dell'alimentazione animale (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138).
 
                
             
                Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 - Commissione - che modifica la
 decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad
 integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza
 aviaria a bassa patogenicit
à in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata
 con il numero C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del
 17.6.2003)
 
                
             
                Direttiva 2003/57/CE del 17 giugno 2003 - Commissione - recante modifica della
 direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
 sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo
 rilevante ai fini del SEE) (GUE L151 del 19.6.2003)
 
                
             
                Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120: Regolamento
 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE
 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch
é della flora e della fauna selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003)  
                Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 coordinato al
 D.P.R. 120/2003: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch
é della flora e della fauna selvatiche. (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O.
 n.219/L)
 
                
             
                Regione Lazio.  
                Legge Regionale n. 10 del 2-04-2003: "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre
 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
 modifiche. disposizioni transitorie". (B.U.R. Lazio n. 11 del 19 aprile 2003)
 
                
             
                Regione Friuli-Venezia Giulia.  
                Legge Regionale n. 10 del 17-04-2003: Disciplina del regime di deroga previsto
 dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione
 degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della
 natura, di attivit
à venatoria e di tassidermia.(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile
 2003)
 
                
             
                Regione Basilicata.  
                Legge Regionale n. 14 del 7-05-2003: Norme per la protezione della fauna
 selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio cos
ì come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n.14(B.U.R. Basilicata n.
 33 del 10 maggio 2003)
 
                
             
                Regolamento n. 739/2003/CE del 28 aprile 2003 - Commissione - che modifica
 l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
 procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di
 medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai
 fini del SEE) (GUE L106 del 29.4.2003)
 
                
             
                Decreto 11 febbraio 2003: Ministero della Salute. Documentazione di
 accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della
 selvaggina d'allevamento e dei ratiti. (GU n. 96 del 26-4-2003
 
                
             
                PROTEZIONE UCCELLI, sentenza della Corte Europea di Giustizia 
                
             
                La Corte di Giustizia europea (Sesta Sezione), con sentenza 20 marzo 2003, ha
 ritenuto che "la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura
 sufficiente come zone di protezione speciale i territori pi
ù idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui
 all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e
 delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non
 avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito
 alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, 
è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva". 
                
             
                DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 5539 del 1 aprile 2003Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n. 4437 del 17
 marzo 2003.-IL DIRIGENTE UNITA
’ ORGANIZZATIVA VETERINARIAVISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; 
                
             
                VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                
             
                VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e
 successive modificazioni ed integrazioni;
 
                
             
                VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; 
                
             
                VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei
 criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi
 della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
 
                
             
                VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
 contro l
’influenza aviaria; 
                
             
                VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria; 
                
             
                VISTO IL Decreto della Direzione Generale Sanità n. 24957 del 11.12.2002 - Influenza aviaria. Programma di vaccinazione. 
                
             
                CONSIDERATA la necessità di prevedere misure superiori e comuni di controllo al fine di prevenire il
 diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero
 settore avicolo nazionale;
 
                
             
                RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni
 ulteriore rischio di propagazione della malattia;
 
                
             
                CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno
 modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sar
à evidenziata dalle previste attività di monitoraggio; 
                
             
                RITENUTO necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli
 presenti su tutto il territorio regionale;
 
                
             
                VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R. 23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed
 integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;
 
                
             
                VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 25679 del
 20.12.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative
 competenze e aree di attivit
à delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l’anno 2003";VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.VII/11699
 del 23 dicembre 2002 "Disposizioni a carattere organizzativo (4
° provvedimento 2002)"; 
                
             
                DECRETA 
             
                Art.1 
             
                Misure a seguito di conferma ufficiale 
             
                A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame
 effettuato dall
’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per
 territorio delimita, intorno all
’azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e dispone l’applicazione delle seguenti misure sanitarie:1. Immediato abbattimento dei
 volatili presenti. L
’autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti
 negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimit
à dell’epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse
 tre settimane dall
’esito dell’esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto
 e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate
 conformemente a quanto previsto dall
’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.2.
 Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall
’azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della
 malattia;3. Effettuazione dell
’indagine epidemiologica in collaborazione con l’OEVR;4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio,
 dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili.
 
                
             
                5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque
 altro locale in cui possono essere isolati.
 
                
             
                Divieto di introduzione ed accasamento di volatili. 
                
             
                Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi
 delle aziende.
 
                
             
                Controllo delle movimentazioni all’interno della zona.Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati
 in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, identificato dall
’autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono.
 L'incubatoio deve garantire la rintracciabilit
à delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere
 destinati esclusivamente ad un
’unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il
 periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al
 D.D.U.O. n.13606 del 17.02.2002.Divieto di movimentazione degli animali dalle
 aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere
 movimentati :
 
                
             
                i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a
 controllo sierologico con esito negativo;
 
                
             
                le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno
 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile
 in relazione alla taglia dell
’animale, al tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 oreprecedenti la movimentazione. Gli animali
 una volta raggiunto l
’allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi
 controlli;pollastre vaccinate di allevamenti posti all
’interno dell’area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell’ambito dell’area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione,
 a:esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal programma di
 vaccinazione di emergenza (PVE) di cui all
’allegato A del D.D.U.O. n. . 24957 del 11.12.2002;ispezione veterinaria
 ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l
’inizio del carico;prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali
 sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico,
 per l
’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la
 movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e,
 laddove possibile in relazione alla taglia dell
’animale a tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali
 potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della zona di
 vaccinazione di cui al successivo art.3.11. I volatili, destinati alla
 macellazione potranno lasciare l
’azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di
 protezione o in caso di impossibilit
à, in un altro designato dall’autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti
 situati in Veneto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei
 volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra
 i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili
 dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall
’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.12.
 La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio,
 delle autorizzazioni per il trasporto al macello 
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da
 effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta
 ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo
 svuotamento dell
’allevamento;� per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario
 ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo
 carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10
 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell
’antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell’IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di
 animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al
 punto 1 del presente articolo 1;� per i volatili di allevamenti sottoposti a
 vaccinazione nei confronti dell
’influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del
 presente punto 10 devono essere prelevati 
 dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere
 prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata
 sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;� I tamponi
 tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento
 dell
’eventuale ripetizione dell’ispezione veterinaria di cui al primo trattino del presente punto;� Il carico e
 il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l
’utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento
 delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla
 macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.E
’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna.Controllo da parte
 del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di
 biosicurezza previste dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002 relativamente allo
 spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.
 
                
             
                Art.2 
             
                Disinfezioni 
             
                Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere
 effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti
 conformemente a quanto previsto dall
’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656. Le misure previste per la zona di
 protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di
 pulizia e disinfezione dell
’azienda infetta.Art.3 
                
             
                Zona di vaccinazione 
             
                Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le
 seguenti misure: .
 
                
             
                � divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a
 carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il
 Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi
 Veterinari della Regione, pu
ò autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti nell’area di vaccinazione, l’accasamento di tacchini a condizione che:sia stato completato, per aree
 omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di
 tacchini;
 
                
             
                le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per
 territorio il programma di accasamento;
 
                
             
                sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi
 almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell
’allevamento;l’accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da
 garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo
 sincrono all
’epoca della macellazione;le aree geografiche di cui al precedente trattino del
 presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario
 competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del
 territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. L
’accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;l’accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo
 maschi o solo femmine);l
’accasamento deve essere autorizzato dall’ ASL competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III del PVE e dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.Così come previsto dall’art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i
 Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno
 monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell
’ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale. 
                
             
                E’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al
 divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per
 territorio pu
ò autorizzare sul territorio della Regione Lombardia, l’immissione di selvaggina cacciabile da penna se:gli animali originano da
 allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati
 sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi
 nei confronti del sottotipo H7 del virus dell
’influenza aviaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali,
 di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell
’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione.3. Per il
 carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme
 sanitarie:
 
                
             
                a. il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve
 essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere
 trasportati direttamente all
’impianto di destinazione.Il mancato rispetto del termine previsto comporterà: 
                
             
                il sequestro dell’allevamento;l’obbligo dell’effettuazione, con spese a carico dell’allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a
 cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo
 sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell
’allevatore, il Servizio Veterinario dell’ASL competente per l’allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;nel caso di accertata
 positivit
à alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all’art.1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della
 malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non proceder
à al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88;b. ai proprietari di
 allevamenti di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente
 punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art.6;
 
                
             
                c. il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al
 minimo l'attraversamento di aree ad elevata densit
à di allevamento; 
                
             
                d. le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono
 essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle
 operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
 
                
             
                e. le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione
 di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del
 contagio;
 
                
             
                f. le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto
 dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro
 impiego.
 
                
             
                In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione
 dei volatili, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per
 territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati
 destinati al macello 
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da
 effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;
 
                
             
                � prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue,
 nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72
 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell
’antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere
 prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere
 esaminati presso la sede dell
’IZS.Art.4 
                
             
                Controlli 
             
                Il Servizio veterinario competente per territorio garantirà l’attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità di cui all’art. 1 del D.D.U.O. n. 24957 del 11.12.2002I Veterinari ufficiali possono
 effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell
’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 1.Art.5 
                
             
                Misure sanitarie per il restante territorio regionale 
                
             
                Nel territorio regionale di cui all’allegato I:La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per
 territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello o per la
 movimentazione di tacchini 
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:ispezione veterinaria ufficiale da
 effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico;
 
                
             
                prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue,
 nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48
 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell
’antigene virale.Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua il
 controllo, cos
ì come previsto dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002, degli allevamenti di ovaiole
 per la produzione di uova da consumo e di riproduttori delle specie sensibili
 con prelievo di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti
 del sottotipo H7 del virus dell
’influenza aviaria.In subordine, su specifica indicazione del Servizio
 Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il
 controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalit
à di cui al punto 1 del presente articolo. Le Ditte interessate devono fornire al
 Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei
 prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.
 
                
             
                I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia
 ritenuto opportuno nell
’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 2.Per le tipologie non previste dal PVE, nei macelli
 avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori
 intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la
 ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli animali secondo
 le modalit
à sotto riportate: 
                
             
                � pollame da carne (con esclusione delle partite di tacchini già testati al momento del carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni
 di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in provenienza
 dalla Regione Veneto e Lombardia.
 
                
             
                I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che
 effettuano i prelievi di campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal
 presente Decreto al momento della visita in allevamento devono rispettare
 scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore
 diffusione del contagio.
 
                
             
                Art.6 
             
                Sanzioni: Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono
 applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.
 
                
             
                Art.7 
             
                è abrogato il D.D.U.O. n.3639 del 5 marzo 2003 "Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia."le misure previste dal presente
 Decreto, se non specificamente abrogate, restano in vigore per almeno 90 giorni
 e potranno essere modificate con l
’evolversi della situazione epidemiologica.Il presente Decreto entra
 immediatamente in vigore e 
è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per
 consentirne la dovuta pubblicit
à. 
                
             
                D.P.C.M. 28 febbraio 2003 
             
                Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli
 animali da compagnia e pet-therapy.
 
                
             
                (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-2003)   
                Art. 1. 
             
                1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6
 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
 di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra
 l'uomo e l'animale, al fine di rendere pi
ù omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli
 animali da compagnia.
 
                
             
                2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle
 regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di
 disposizioni finalizzate ad:
 
                
             
                a) assicurare il benessere degli animali; 
             
                b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti; 
                
             
                c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips,
 su tutto il territorio nazionale;
 
                
             
                d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini. 
                
             
                Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
 Disposizioni integrative sulle modalit
à di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione
 negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria.
 (GU n. 64 del 18-3-2003)
 
                
             
                UE: alimenti animali 
             
                Nella Guce n L 71 del 15 marzo 2003 è pubblicata la Decisione 2003/181/EC della Commissione, del 13 marzo 2003, che
 modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti
 minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di
 origine animale.
 
                
             
                Regione Toscana, Legge Regionale n. 12 del 14-02-2003: Progetto pilota relativo
 alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi
 produttivi e ambientali. (B.U.R. Toscana n.10
 del 21 febbraio 2003) 
                
             
                INQUINAMENTO, RIFIUTI, CACCIA 
             
                Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla
 protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)
 
                
             
                GESTIONE FAUNISTICA 
             
                DM 31 ottobre 2002 Ripartizione, ai sensi dell'art. 66, comma 14, della legge n.
 388 del 2000, per l'anno 2001, delle risorse disponibili per la realizzazione
 di programmi di gestione faunistico-ambientale (GU n. 27 del 3-2-2003).
 
                
             
                Regione Toscana 
             
                Legge Regionale n. 36 del 11.10.2002: Modifica alla legge regionale 12 gennaio
 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
 protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18.10.2002)
 
                
             
                Regione Toscana  
                Legge Regionale n. 41 del 22.11.2002: Modifiche alla legge regionale 8 aprile
 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
 animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) (Bollettino ufficiale
 della Regione Toscana n. 30 del 2.12.2002)
 
                
             
                Regione Liguria 
             
                Legge Regionale n. 36 del 15.10.2002: Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile
 1990 n. 21 (Norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di
 polizia veterinaria) (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
 30.10.2002)
 
                
             
                DM 19 luglio 2002 
             
                Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in
 materia di additivi nell'alimentazione animale, modifica del decreto del
 Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.
 
                
             
                (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002) 
                
             
                Unione Europea: proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva
 del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli
 animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il
 regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E del 29 ottobre
 2002)
 
                
             
                ALIMENTI ANIMALI: Regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione, del 30
 ottobre 2002, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n.
 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la
 determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
 alimenti di origine animale (GUCE L 297 del 31 ottobre 2002).
 
                
             
                Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 -  Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la
 notifica delle malattie degli animali nella Comunit
à [notificata con il numero C(2002) 3670] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE
 L274 dell
’11.10.2002)Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna
 selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ( G.U.. 25 febbraio 1992, n.
 46 - S.O. n. 41) TESTO COORDINATO Aggiornato alla Legge 3 ottobre 2002, n.221 -
 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
 della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
 della direttiva 79/409/CEE. Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002
 
                
             
                * Regolamento (CE) N. 1752/2002 del 1° ottobre 2002: – Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90
 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei
 limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
 animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 264 del 2.10.2002)
 
                
             
                * Parere del Comitato economico e sociale del 30 maggio 2002 in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
 alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
» (COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD)) (2002/C 221/22) (GUCE C221 del 17.9.2002 
                
             
                * Decreto 29 luglio 2002  Ministero della Salute Regolamento recante aggiornamento del decreto
 ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi
 alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
 alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE. (GU n. 218 del 17-9-2002)
 
                
             
                * Legge 30 luglio 2002, n.180 Delega  al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU
 n. 190 del 14-8-2002)
 
                
             
                Determinazione 6 maggio 2002 
             
                Agenzia delle Dogane - Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle
 operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e
 vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul
 commercio internazionale delle predette specie.
 
                
             
                (GU n. 127 del 1-6-2002) 
             
                IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
             
                Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
                
             
                Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane; 
                
             
                Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
 vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
 ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
 
                
             
                Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo
 alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
 controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
 2476/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001;
 
                
             
                Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001,
 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
 
                
             
                Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai
 controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7
 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione
 in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
 
                
             
                Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto legislativo 30
 luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al Ministero delle
 attivita' produttive la competenza al "rilascio delle autorizzazioni prescritte
 per l'importazione e l'esportazione delle merci", e che dette autorizzazioni
 sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali;
 
                
             
                Considerato che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150 del 7
 febbraio 1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993,
 stabilisce inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite
 il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e
 delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington";
 
                
             
                Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del
 sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali
 protette;
 
                
             
                Visto l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
 n. 43, che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le
 operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea,
 relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o
 viaggianti sotto determinati regimi doganali;
 
                
             
                Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione
 presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione
 delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione
 di Washington;
 
                
             
                Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze
 operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate
 operazioni doganali;
 
                
             
                Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi
 in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero
 delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente;
 
                
             
                Adotta 
             
                la seguente determinazione: 
             
                Art. 1. 
             
                Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione
 definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna
 selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
 del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane
 riportate nell'elenco allegato 1.
 
                
             
                Art. 2. 
             
                Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione
 definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati
 negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
 possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati
 nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.
 
                
             
                Art. 3. 
             
                I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n.
 338/97, sono effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale
 4 settembre 1992 e successive modificazioni.
 
                
             
                Art. 4. 
             
                E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000. 
                
             
                La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.
 
                
             
                Roma, 6 maggio 2002 
             
                Il direttore: Guaiana 
             
                Decreto 15 maggio 2002 - Ministero della Salute - Produzione, acquisto e
 distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli
 animali e per interventi di emergenza. (GU n. 140 del 17-6-2002)
 
                
             
                Legge 18 Giugno 2002, n. 118 Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in
 Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con
 la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti
 per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi". 
 (GU n. 141 del 18-6-2002) 
                
             
                Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente
 l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli
 animali (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)
 
                
             
                Decreto 24 aprile 2002 - Ministero della Salute. Produzione, acquisto e
 distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli
 animali e per interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002)
 
                
             
                Comunicato – Ministero della Salute. Comunicato di rettifica relativo alla raccolta "Dati
 statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali,
 triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
 degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)". (GU
 n. 164 del 15-7-2002)
 
                
             
                Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modificazione  degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22
 giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco
 dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso
 esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24
 febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del 12.06.2002).
 
                
             
                Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive
 modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione
 antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi
 dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136
 del 12.06.2002).
 
                
             
                CITES   
                Determinazione 6 maggio 2002 Agenzia delle Dogane sulla Localizzazione presso
 alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione
 delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione
 di Washington sul commercio internazionale delle predette specie (GU n. 127
 dell'1 giugno 2002
 
                
             
                ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
             
                Sulla GUCE n L 140 del 30 maggio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell
’alimentazione degli animali.L. 1 marzo 2002, n. 39  
                Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.(Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale
 n. 72 del 26 marzo 2002)
 
                
             
                (Estratto) 
             
                CAPO I. 
             
                DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARIArt. 1.(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
 vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
 per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 
                
             
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
 Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
 con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell
’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
 delle direttive comprese nell
’elenco di cui all’allegato B nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
 al Senato della Repubblica perch
é su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
 parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
 emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
 dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
 scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in
 vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
 principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo pu
ò emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
 correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
 
                
             
                5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e
 provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
 non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
 scadenza del termine stabilito per l
’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
 decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
 ciascuna regione e provincia autonoma.Art. 2.
 
                
             
                (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 
                
             
                1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
 seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
 decreti legislativi di cui all
’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
 generali:a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all
’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;b)
 per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
 interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
 modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
 
                
             
                c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
 dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell
’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo
 nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
 dell
’ordinamento interno, ivi compreso l’ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro
 e non superiore a 103.291 euro sar
à prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
 da quelli sopra indicati. Nell
’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
 determinate nella loro entit
à, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
 qualit
à personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
 prevenzione, controllo o vigilanza, nonch
è del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
 ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi
à comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
 offensivit
à rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;d) eventuali
 spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l
’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
 nei soli limiti occorrenti per l
’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
 copertura, nonch
è alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi
 gi
à assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
 altres
ì il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni;e) all
’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
 apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
 attuazione della direttiva modificata;f) i decreti legislativi assicureranno in
 ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
 disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
 tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
 momento dell
’esercizio della delega;g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
 fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pi
ù amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per
 salvaguardare l
’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.Art.
 3.
 
                
             
                (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
 comunitarie).
 
                
             
                1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
 violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
 amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
 siano gi
à previste sanzioni penali o amministrative.2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
 Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
 decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all
’articolo 2, comma 1, lettera c).3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
 presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
 parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione
 degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
 legislativi possono essere comunque emanati.
 
                
             
                Art. 4. 
             
                (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 
                
             
                1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da
 eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
 sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo
 del servizio, ove ci
ò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
 precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.2. Agli eventuali oneri
 derivanti dall
’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).Art. 5. 
                
             
                (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 
                
             
                1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
 conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
 medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le
 sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e
 la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.2. I testi unici di
 cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute
 nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se
 non in modo esplicito,mediante l
’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
 modificare.3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza
 e igiene del lavoro.
 
                
             
                Art. 6. 
             
                (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). 
                
             
                1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 
                
             
                a) all’articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l’assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonchè", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell
’inoltro";b) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti
 norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
 procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunit
à europee nei confronti dell’Italia;"; 
                
             
                CAPO II 
             
                DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, 
             
                CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA 
             
                Art. 34. 
             
                (Modifica all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della
 fauna selvatica e di prelievo venatorio).1. Il comma 4 dell
’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;
 cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
 esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
 inanellati ed immediatamente liberati".
 
                
             
                CITES 
             
                Sulla GU n. 15 del 18 gennaio e' pubblicato il decreto 8 gennaio 2002, recante
 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", il
 quale, tra l'altro, sostituisce il precedente decreto 3 maggio 2001.
 
                
             
                PELLI DI CANE E GATTO 
             
                Dopo varie prese di posizione anche a livello europeo Ë stata emanata un'ordinanza (21 dicembre 2001, G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002),
 recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici", la quale
 vieta di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di capi
 di abbigliamento.
 
                
             
                CORPO FORESTALE 
             
                DM 21 dicembre 2001 sulle "Tessere di riconoscimento per l'esercizio delle
 funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato" nella Gazzetta Ufficiale n.
 13 del 16 gennaio 2002.
 
                
             
                DELFINI IN CATTIVITA' 
             
                Il regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di
 esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in
 applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, 
Ë riprodotto nel DM 6 dicembre 2001, n. 469, pubblicato nella GU n. 15 del 18
 gennaio.
 
                
             
                ALIMENTAZIONE ANIMALI 
             
                Il DPR 2 Novembre 2001, n. 433, recante "Regolamento di attuazione delle
 direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi
 nell'alimentazione degli animali" e' pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 269
 alla Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2001
 
                
             
                VIVISEZIONE 
             
                Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre sono pubblicati i "Dati
 statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali,
 triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
 degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)",
 comunicati dal Ministero della salute.
 
                
             
                APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
             
                DPR 21 maggio 2001: "Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
 toscoemiliano" (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001).
 
                
             
                CITES 
             
                Regolamento (CE) n. 2087/2001 della Commissione, del 24 ottobre 2001, che
 sospende l'introduzione nella Comunita' di esemplari di talune specie di fauna
 e flora selvatiche, nella Guce L 282 del 26 ottobre 2001.
 
                
             
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