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Unione Italiana Ornitofili
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Questa pagina Web contiene la maggior parte
delle leggi e decreti che vengono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e non.
Le notizie vengono ordinate
cronologicamente dalla piu' recente in poi.
Decreto 5 marzo 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Istituzione del Comitato nazionale per
la biodiversità. (GU n. 84 del 12-4-2010)
Decreto 25 febbraio 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Nomina della commissione scientifica
CITES, per l’applicazione della Convenzione di Washington
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione. (10A04842) (GU n. 96 del 26-4-2010 )
Impiego di animali vivi a fini di
spettacolo - Comune - Divieto
generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n.
337/1968. TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2010,
n. 157
Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n.
142: Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005
che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. (GU
n. 239 del 14-10-2009)
Piccioni terraioli - Ordinanza di
abbattimento - Ordinanza ex artt. 50
e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione della
salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo.
TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584
Conservazione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatiche -
Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi
diversi da quello di tutela dell’ambiente - Esclusione -
Interessi e posizioni da prendere in considerazione - Ratio -
Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva
2006/105/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (versione codificata) (G.U.U.E. L20 del 26.1.2010)
Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L.
n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r. Lombardia n. 26/1993 - Art. 9
Dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo
2010, n. 533
Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita
nei limiti della legge regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) -
Mancata indicazioni delle ragioni per le quali appare
necessaria la cattura del predetto quantitativo -
Illegittimità - Violazione delle disposizioni
comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533
Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità
- Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato
(Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08
Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n.
142: Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005
che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi. (GU
n. 239 del 14-10-2009)
Piccioni terraioli - Ordinanza di
abbattimento - Ordinanza ex artt. 50
e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione della
salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo.
TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584
Protezione di specie di flora e di fauna
selvatiche - Specie elencate
nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8,
n. 5 - Prova della liceità dell’acquisizione di
esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione
d’innocenza - Diritti della difesa. CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-344/08
Ordinanza 16 luglio 2009: Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente recante
misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di
affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 207 del
7-9-2009)
Differenza tra uccellagione e caccia con
mezzi vietati - Uccellagione e esercizio venatorio - Nozione - Offensività degli
strumenti usati - Cattura di un numero indiscriminato di
esemplari - Destinazione dell’esemplare catturato
(uccisione o conservazione in vita) - Ininfluenza - Fattispecie
- Caccia con utilizzo di una rete - Attività di
uccellagione - Art. 8 Dir. CEE 79/409 - Artt. 3, 12 e 13 L. n.
157/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud.
23/04/2009), Sentenza n. 25149
Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE – Divieto – Deroga al regime di
protezione – Requisito relativo alla mancanza di
“altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo
affidamento – Conservazione degli uccelli selvatici
– Inadempimento di uno Stato (Malta). CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P
Decreto 30 dicembre 2008: Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della
licenza per giardini zoologici. (GU n. 147 del 27-6-2009)
Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009
della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 123 del 19 maggio 2009) (G.U.U.E.
L176 del 7.7.2009)
Regione Friuli Venezia Giulia -
Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime
giuridico della zona faunistica delle Alpi - Limitazione della
quota di territorio destinata a protezione della fauna
selvatica - Art. 2 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità
costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Criteri di
composizione degli organi preposti alla gestione
dell’attività venatoria - Art. 19 L.R. n. 6/2008 -
Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia
Giulia - Aziende agri-turistico-venatorio - Immissione e
abbattimento di fauna di allevamento - Art. 23, c. 7 L.R. n.
6/2008 - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende
agri-turistico-venatorio - Estensione del permesso di caccia a
tutto il periodo dell’anno - Art. 23, c. 8 L.R. n. 6/2008
- Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia
Giulia - Uso di prodine, roccoli e bressane - Mezzi di cattura
non selettivi - Art. 44 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità
costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165
Protezione e tutela delle specie animali e
vegetali protette - Documentazione mancante o irregolare - Art.
2 L. n. 150/1992 – Configurabilità –
Presupposti – Fondamento – Reg. CE 338/97 e s.m..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud.
29/10/2008), Sentenza n. 6900Regolamento (CE) n. 359/2009 della
Commissione del 30 aprile 2009 che sospende
l’introduzione nella Comunità di esemplari di
talune specie di flora e fauna selvatiche (GUUE L110 del
1.5.2009)Caccia - Attività di uccellagione -
Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92
e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud.
03/02/2009), Sentenza n. 10528
Regolamento (CE) n. 407/2009 della
Commissione del 14 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio. (G.U.U.E. L123 del 19.5.2009)
Decreto 23 aprile 2009: Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Modificazioni
all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149,
recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE,
2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed
ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali». (GU n. 114 del 19-5-2009)
Conservazione degli uccelli selvatici -
Preservazione e mantenimento delle habitat - Classificazione
delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia e di
cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato
(Grecia) - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15/01/2009
Disciplina dell’introduzione,
reintroduzione e ripopolamento di specie animali - Competenza
esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost.. CORTE
COSTITUZIONALE - 6 febbraio 2009, Sentenza n. 30
Importazione illecita di specie protette -
Accertamento della legittimità dell'importazione -
Mancanza di diligenza – Responsabilità –
Art. 1, L. n 150/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
09/10/2008 (Ud. 9/07/2008), Sentenza n. 38410
Nozione di «pollame» (comprende
le quaglie, le pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE –
Reg. n. 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez.II, 22/01/2009, causa C-473/07
Pollame ed animali-equivalenti - Impianti
di allevamento intensivo - Soglie per l'autorizzazione - Punto
6.6, lett. a), all. I dir. n. 61/96 - Reg. n. 1882/2003. CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009
Direttiva 2008/102/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 recante modifica
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le
competenze di esecuzione conferite alla Commissione. (G.U.U.E.
L323 del 3.12.2008)
Benessere degli animali – Trasporto
degli animali su nave. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008
Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Stato -
Competenza - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna -
Competenza legislative primaria delle Regioni a statuto
speciale - Incremento della tutela - Art. 3, c. 3 della legge
prov. Bolzano n. 10/2007 - Illegittimità costituzionale.
CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008
FAUNA E FLORA - Concetto di
"esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura
- Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n.
35382
Giardino zoologico - Nozione - Trentino
Alto Adige - Art. 8, n. 16 dello Statuto - Limiti derivanti
dalla competenza statale generale in materia di ambiente - Art.
19 ter, c. 1 legge prov. Bolzano n. 14/1987 - Questione di
legittimità costituzionale - Fondatezza. CORTE
COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008
Giardino zoologico - Art. 19-ter, comma 2,
della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987 - Requisiti per
l’apertura, conduzione e chiusura -
Discrezionalità nella determinazione in capo
all’Osservatorio faunistico provinciale - Questione di
legittimità costituzionale - Fondatezza - D.lgs. n. 73
del 2005. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008
Decreto 6 maggio 2008: Ministero della
Salute. Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le
regioni e le province autonome delle disponibilità del
fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281,
recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo». (GU n. 185 del 8-8-2008)
Rinvio pregiudiziale –
Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 –
Medicinali veterinari – Regolamento (CEE) n. 2377/90
– Limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale – Progesterone –
Restrizioni nell’uso – Direttiva 96/22/CE. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 17/07/2008
Conservazione degli uccelli selvatici -
Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici -
Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) -
Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008
Trasporto di durata superiore ad otto ore -
Superficie disponibile per animali - Direttiva 91/628/CEE.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8/05/2008
Ordinanza 21 Dicembre 2007: Ministero della
Salute. Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto
2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante:
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile». (GU n. 48
del 26-2-2008)
Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio
o detenzione di fauna selvatica - Ristorante - Chiusura
dell’esercizio - Ripartizione della sanzione in periodi
indicati dall’esercente - Impossibilità. T.A.R.
VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008
Maltrattamento di animali - Detenzione
degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura -
Art. 727 c.p. - Artt. 544 bis e ss c.p. L. n. 189/2004 -
Fattispecie: cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di
tempo apprezzabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7
GENNAIO 2008 Sentenza n. 175
Regolamento (CE) N. 100/2008 del 4 febbraio
2008 - Commissione - recante modifica, per quanto riguarda le
collezioni di campioni e talune formalità relative al
commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del
regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
(G.U.U.E. L31 del 52.2008)
Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 232
Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante
attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
animali. (GU n. 291 del 15-12-2007)
Regolamento (CE) n. 1517/2007 del 19
dicembre 2007 - Commissione - recante modifica
dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la
separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e
mangimi non biologici (G.U.U.E. L335 del 20.12.2007)
Conservazione degli uccelli selvatici -
Direttiva 79/409/CEE, artt. 4 e 10 - Recepimento ed
applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati -
Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE -
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone
da classificare come zone di protezione speciale - ZPS -
Inadempimento di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04
Uccisione e maltrattamento di animali -
Elemento soggettivo – Individuazione - Rapporti con i
reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. - Art. 544 ter -
Stato di necessità ex art. 54 cod. pen. –
Configurabilità – Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III Penale, 30 Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali -
Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 544 ter –
Continuità normativa – Abolitio criminis della
condotta - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale,
30 Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali -
Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. - Bene protetto –
Individuazione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30
Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali
– Disciplina vigente - Reato a dolo specifico –
Configurabilità. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale,
30 Novembre 2007
Decisione 2007/757/CE del 14 novembre 2007
- Commissione - relativa a una partecipazione finanziaria della
Comunità a determinate misure nel campo della salute e
del benessere degli animali e a determinate misure tecniche e
scientifiche (2007/757/CE)
Ordinanza 9 Ottobre 2007: Ministero della
Salute. Influenza aviaria - Attuazione Piano di vaccinazione
d'emergenza. (GU n. 278 del 29-11-2007 - Suppl. Ordinario
n.248)
Inadempimento di uno Stato - Direttiva
79/409/CEE - Allegato I - Conservazione degli uccelli selvatici
- Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore -
Qualità dei dati - Criteri - Potere discrezionale -
Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
25/10/2007
ZPS valutazione della loro incidenza -
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici -
Valutazione dell’impatto ambientale di lavori di
adattamento di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato
- Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE - Parco Nazionale
dello Stelvio. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
II, 20/09/2007
Tutela della fauna - Violazione delle
disposizione in materia di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree
protette - Sanzione - Opposizione - Competenza Tribunale -
Giudice di pace - Esclusione - L. R. Lazio n.17/1995 -
Art.22-bís L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999.
CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II, 14/06/2007
Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151:
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del
12-9-2007)
Regolamento (CE) n. 1037/2007 del 29 agosto
2007 - Commissione - che sospende l’introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora
selvatiche (G.U.U.E. L283 dell'11.9.2007)
Decreto Legislativo 24 Luglio 2007, n. 143:
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei
medicinali veterinari, in attuazione della direttiva
2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007)
Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale n.
16 del 27-07-2007: Modifiche ed integrazioni alla Legge
Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria" e successive modifiche.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 111 del 27.7.2007)
Regione Lombardia. Legge Regionale n. 17
del 20-07-2007: Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della
legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
(B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del
24.7.2007)
Regione Friuli-Venezia Giulia. Legge
Regionale n. 14 del 14-06-2007: Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia
Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici in conformita’ al parere motivato della
Commissione delle Comunita’ europee C(2006) 2683 del 28
giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20.6.2007)
Regione Molise. Legge Regionale n. 16 del
01-06-2007: Disposizioni integrative dell’articolo 27
della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive
modificazioni, recante: "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
(B.U.R. Molise n. 14 del 16.6.2007)
Ordinanza 26 Giugno 2007: Ministero della
Salute. Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente dell'8
novembre 2005, relativa alla previsione di misure finalizzate
alla prevenzione dell'influenza aviaria. (GU n. 159 del
11-7-2007)
Tutela degli uccelli migratori - Interesse
di rilievo nazionale e sovranazionale - L. n. 157/1992 e dir.
n. 79/409/CEE. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio
2007 (segnalata da Augusto Atturo)
Detenzione selvaggina morta - Airone
cenerino o ardea cinerea - Specie cacciabili – Esclusione
– Fattispecie: volatile abbattuto da un soggetto e da
altro soggetto rinvenuto morto - Art. 18 e 30 lett. H) L. n.
157/92. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007
Attività venatoria illecita in danno
di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato da Guardie
volontarie - Illegittimità - Qualifica di agenti o
ufficiali di p.g. - Necessità - Artt. 354, 355 cpp. -
Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007
Conservazione degli uccelli selvatici -
Direttiva 79/409/CEE - Misure di trasposizione - Inadempimento
di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
IV, 12/07/2007
Regione Umbria. Legge Regionale n. 20 del
05-06-2007: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r.
17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (B.U.R. Umbria
n. 27 del 13 giugno 2007)
Raccomandazione 2007/526/CE del 18 giugno
2007 - Commissione - relativa a linee guida per la sistemazione
e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 2525]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L197 del 30.7.2007)
Raccomandazione 2007/425/CE del 13 giugno
2007 - Commissione - che individua una serie di azioni per
l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
[notificata con il numero C(2007) 2551] (G.U.U.E. L159 del
20.6.2007)
Decreto 16 Maggio 2007: Ministero della
Salute. Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente
della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE,
relativa all'identificazione e alla registrazione degli
animali". (GU n. 148 del 28-6-2007)
Conservazione degli uccelli selvatici
– Zone di protezione speciale – IBA 98 –
Valore – Qualità dei dati – Criteri –
Margine di valutazione – Insufficienza manifesta della
classificazione in numero e in superficie - Direttiva
79/409/CEE – Inadempimento di uno Stato (Spagna). CORTE
DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. II, 28 Giugno 2007
Decreto 23 marzo 2007: Ministero
dell'Interno. Individuazione delle modalità di
coordinamento delle attività delle Forze di polizia e
dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di
prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei
confronti di animali.(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
Decisione 275/2007/CE - Commissione - del
17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da
sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione
frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e
97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo
rilevante ai fini del SEE) ( GUUE L 116 del
4.5.2007)Maltrattamento degli animali - Incrudelimento senza
necessità nei confronti di animali - Reato di cui
all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007AREE PROTETTE -
Inadempimento di uno Stato - Repubblica d'Austria - Direttiva
92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora
e della fauna selvatiche - Misure di recepimento. CORTE DI
GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10 maggio 2007
Regione Toscana. Legge regionale del
4-4-2007 n. 19: Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 8 del
11-4-2007)
Regione Sicilia. Decreto presidenziale n. 7
del 12-01-2007: Regolamento esecutivo dell’art. 4 della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione
dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo". (G.U.R.S.
n. 15 del 6-4-2007)
Decisione 2007/183/CE del 23 marzo 2007 -
Commissione - che modifica la decisione 2005/760/CE recante
alcune misure di protezione relative all’influenza
aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per
quanto concerne l’importazione di volatili in
cattività [notificata con il numero C(2007) 1259] (Testo
rilevante ai fini del SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)Regolamento
(CE) N. 318/2007 del 23 marzo 2007 - Commissione - che
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le
importazioni nella Comunità di determinati volatili e le
relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del
SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)
Conservazione degli habitat naturali
nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione
delle specie - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE
- Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16. CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 11 gennaio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico.
Condivisione dei dati relativi agli esperimenti su animali
vertebrati, in attuazione dell'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 66 del
20-3-2007)
Regione Lombardia. Legge regionale n. 3 del
05-02-2007: Legge quadro sulla cattura di richiami vivi. (B. U.
R. Lombardia n. 6 del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del 6.2.2007)
Regione Liguria. Legge regionale del
02-02-2007 n. 3: Modificazioni alla legge regionale 1°
Luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (B.U.R. Liguria
n. 3 del 07-02-2007)
Cattura di richiami vivi – Regione
Lombardia – Province - Autorizzazione alla cattura nel
numero massimo previsto con legge regionale – Adeguata
motivazione della scelta – Necessità. T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV – 16 gennaio 2007, n. 38
Caccia – Anelli di riconoscimento
– L.R. Lombardia n. 26/1993, art. 26, c. 5 –
Detenzione di richiami vivi privi di anello – Contrasto
con l’art. 5 della L. n. 157/1992 –
Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 22
dicembre 2006
Prove cinofile e abbattimento di fauna
allevata in batteria – Materia di competenza legislativa
esclusiva regionale. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 14 dicembre
2006Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni
incompatibili – Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006
Protezione degli animali durante il
trasporto - Intervalli per l’abbeveraggio e
l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo -
Nozione di "trasporto" ("Transportdauer") -
Computo della durata di carico e di scarico degli animali -
Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23
novembre 2006Decisione 871/2006/CE del 18 luglio 2005 -
Consiglio - relativa alla conclusione, a nome della
Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione
degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (G.U.U.E.
L345 dell'8.12.2006)
Accordo sulla conservazione degli uccelli
migratori dell’Africa-Eurasia (G.U.U.E. L345
dell'8.12.2006)*Decisione 2006/677/CE del 29 settembre 2006 -
Commissione - che stabilisce le linee guida che definiscono i
criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali [notificata con il
numero C(2006) 4026] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L278 del 10.10.2006)Decreto 25 luglio 2006: Ministero
della Salute. Composizione dell'Unita' centrale di crisi per
l'influenza aviaria. (GU n. 237 del 11-10-2006)
Abbattimento dei colombi –
Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori –
Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. T.A.R. VENETO, Sez.
II – 19 ottobre 2006Regione Liguria Legge regionale n. 36
del 31-10-2006: Attivazione della deroga per la stagione
venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici (B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)
Regione Molise Legge regionale n. 34 del
02-10-2006: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 agosto
1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
(B.U.R. Molise n. 28 del 5.10.2006)
*Esercizio di uccellagione - Reato di cui
all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di
ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006*Maltrattamenti di
animali - Detenzione in condizioni incompatibili -
Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. -
Responsabilità del solo proprietario degli animali -
Esclusione - Estensibilità della responsabilità a
colui che li detiene al momento dell'accertamento. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006*Conservazione degli
uccelli selvatici – Zona di protezione speciale –
Modifica senza fondamento scientifico - Inadempimento di uno
Stato – Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, (Seconda Sezione), 13 luglio 2006*Provincia
di Trento. Legge Provinciale n. 4 del 21-07-2006: Modifiche
della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia) e interpretazione autentica dell’articolo 6,
comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova
disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).
(B.U.R. Trentino Alto Adige n. 31 del 1 agosto 2006)
*Conservazione uccelli selvatici -
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE -
Conservazione degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione
speciale - Modifica senza fondamento scientifico. CORTE DI
GIUSTIZIA Comunità Europee, Sez. II, Sentenza -13 luglio
2006
Fauna selvatica - Caccia di fringillidi -
Art. 30 lett. h) L. 157/1992 - Provvedimento giurisdizionale
impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006
Decisione 2006/416/CE del 14 giugno 2006 -
Commissione - recante alcune misure transitorie relative
all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o
in altri volatili in cattività nella Comunità
[notificata con il numero C(2006) 2402] (Testo rilevante ai
fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
Decisione 2006/415/CE del 14 giugno 2006 -
Commissone - che reca alcune misure di protezione
dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del
sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la
decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
Fauna selvatica - Caccia di fringillidi -
Art. 30 lett. h) L. 157/1992 - Procedure e varie -
Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione
degli atti al giudice competente. CORTE DI CASSAZIONE Penale,
Sez. III, 30/03/2006*Conservazione degli uccelli selvatici -
Specie protette, prelievi venatori autorizzati – Deroghe
– Criterio – Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir.
79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee,
sezione II - 8 giugno 2006
*Prelievi venatori autorizzati in deroga -
Nozione di «piccole quantità» - Fondamento -
Stati membri – Controlli - Garanzie –
Necessità - Dir. 79/409/CEE - Procedimenti
amministrativi. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità
Europee, sezione II - 8 giugno 2006
*Decreto 20 aprile 2006: Ministero della
Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29
luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n.
111 del 15-5-2006)
*Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192:
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
(GU n. 121 del 26-5-2006)
*Ordinanza 7 marzo 2006: Ministero della
Salute. Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente:
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile». (GU n.
102 del 4-5-2006)
*Decreto 28 febbraio 2006: Ministero della
Salute. Recepimento della direttiva 2004/45/CE della
Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva
96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per
gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti. (GU n. 101 del 3-5-2006)
*Regolamento (CE) n. 699/2006 del 5 maggio
2006 - Commissione - recante modifica dell’allegato I del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda
l’accesso del pollame a parchetti all’aperto.
(G.U.U.E. L121 del 6.5.2006)
*Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile
2006 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n.
349/2003 che sospende l’introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora
selvatiche. (G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
*Decisione 2006/293/CE del 12 aprile 2006 -
Commissione - che modifica la decisione 2006/135/CE della
Commissione per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati
membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai
dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata
con il numero C(2006) 1583] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
*Esercizio dell'attività venatoria -
Cattura della fauna - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo
di una gabbia metallica a pressione - Reato di cui all'art. 30
lett. h) l.n 157/1992 - Integrazione. TRIBUNALE DI GENOVA, 12
gennaio 2006
*Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158:
Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
animali. (GU n. 98 del 28-4-2006)
* Fauna e flora - Aree protette -
Conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora
selvaggi - Protezione delle specie - Inadempimento di Stato -
Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità
Europee, 16 marzo 2006*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero
della Salute. Modifica all'allegato I dell'ordinanza
ministeriale 11 febbraio 2006, recante misure urgenti di
protezione per casi di influenza aviaria ad alta
patogenicità negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n.
4). (GU n. 81 del 6-4-2006)*Ordinanza 28 febbraio 2006:
Ministero della Salute. Integrazione della composizione della
Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria. (GU n.
81 del 6-4-2006)*Decisione 2006/277/CE del 7 aprile 2006 -
Commissione - che modifica la decisione 2006/115/CE che reca
alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta
patogenicità negli uccelli selvatici nella
Comunità. [notificata con il numero C(2006) 1480] (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L103 del 12.4.2006)
* Caccia - Esemplari ed oggetti
appartenenti a specie protette - Differenza - Sanzioni
amministrative - Esemplare selvatico protetto - Detenzione -
Sanzioni amministrative - L. n. 150/1992 - Procedura e varie -
Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria -
Sindacato del giudice – Limiti - Opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II,
dell'11 gennaio 2006*Legge 6 febbraio 2006, n. 66: Adesione
della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati
e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996. (GU n. 53 del
4-3-2006- Suppl. Ordinario n.51)
*Animali - Articolo 727 c.p. - Detenzione
in condizioni incompatibili – Disciplina applicabile.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006*Maltrattamento
di animali – Specifica volontà di infierire
sull'animale o lesione dell'integrità fisica - Art. 727
c.p. – Giurisprudenza. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 24/01/2006*Tutela della fauna - Maltrattamento di animali
- Condotta "crudele" tenuta "senza
necessità" - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 -
Art. 727 - Art. 544 Ter cod. pen. - Continuità
normativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005
*Delitti contro il sentimento per gli
animali – Esimente dell’esercizio di un diritto
– Insussistenza – Fattispecie - Art. 727 c.p. -
Art. 544 Ter c.p. – Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. -
Art. L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
21/12/2005*Decreto 18 gennaio 2006: Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Modifica all'allegato 4 del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione
della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 26 del 1-2-2006)
*Uso di richiami vivi - Maltrattamento di
animali - Art. 19 ter disp. coord. cod. pen. - Esimente
dell’esercizio di un diritto - Insussistenza - Artt. 727
e 544 ter cod. pen. - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale,
Sez. III, 21 dicembre 2005*Maltrattamento di animali - Delitti
contro il sentimento per gli animali - Artt. 727 e 544 ter cod.
pen. - L. n. 189/2004 - Continuità normativa -
Crudeltà - Reato a dolo specifico - "Senza
necessità" - Dolo generico. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 21 dicembre 2005
*Ordinanza 11 febbraio 2006: Ministero
della Salute. Misure urgenti di protezione per casi di
influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli
selvatici. (GU n. 42 del 20-2-2006)
*Conservazione degli uccelli selvatici -
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche - Aree protette - Inquinamento -
Zona di protezione speciale (ZPS) - C.d. "patto
d'area" - Misure idonee a prevenire l'inquinamento o il
deterioramento degli habitat - Dir. 79/409/CEE - Dir.
92/43/CEE. La Repubblica italiana, omettendo di adottare misure
idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli
habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli
con conseguenze significative, in riferimento al piano
denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi
previsti, nella zona poi designata come Zona di protezione
speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche",
è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4,
paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, nonché successivamente al 28 dicembre 1998,
agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica
italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 13
GENNAIO 2006 Ricorso del 24/10/2005, Causa C-388/05
*Allevamento di struzzi - Perdite subite
per effetto di cani randagi - Indennizzo ex art. 21 L.R. 15/92
- E’ dovuto. La Regione non può negare ad
un’attività di allevamento degli struzzi, che
abbia subito perdite per effetto di cani randagi o
inselvatichiti, l’indennizzo di cui all’art. 21
L.R. Abruzzo n. 15/92 (norma applicabile alla fattispecie,
atteso che la l. 3/74 contempla invece il risarcimento dei
danni derivanti da animali di interesse scientifico, quali
l’orso, il lupo, il cinghiale e l’aquila): detta
disposizione individua, tra l’altro, quali destinatarie
degli indennizzi "le aziende zootecniche" con
generico riferimento alle perdite di "capi di
bestiame", senza subordinare l’erogazione
dell’indennizzo al preventivo riconoscimento e
qualificazione dell’allevamento danneggiato quale
attività zootecnica. Pres. Balba, Est. Rasola - T. (Avv.
Di Pillo) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) - T.A.R. ABRUZZO,
L’Aquila - 18 maggio 2005, n. 319*Specie cacciabili e
specie protette - Nozione di fauna selvatica –
Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III – 31
gennaio 2003
* Decreto 31 ottobre 2005: Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Proroga dei
termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8
gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione
delle specie animali e vegetali. (GU n. 264 del 12-11-2005)
* Fauna e flora - Detenzione esemplari
protetti - Animali protetti non marcati e regolarmente detenuti
- Obbligo della marcatura - Sanzione penale - Esclusione. CORTE
DI CASSAZIONE penale, sez. III, 10 dicembre 2003
* Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73:
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 100 del
2-5-2005)
* Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005:
Norme a tutela del benessere animale. (B.U.R. Emilia-Romagna n.
30 del 18.2.2005)
Regione Toscana
Legge Regionale n. 34 del 27 febbraio 2005:
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 18 del 4 marzo
2005)
Autorizzazione all’abbattimenti di
colombi di città - Provvedimento comunale - Mancata
indicazione della densità ottimale dei volatili in
rapporto alle esigenze di pubblica igiene - Mancata
considerazione dei metodi di contenimento alternativi non
cruenti - Illegittimità per difetto di motivazione. Il
provvedimento comunale che consente ai tutti i cacciatori, con
le modalità e nei tempi previsti dal calendario
venatorio, l’abbattimento dei colombi di città
mediante l’uso di fucile a canna liscia, è viziato
per difetto di motivazione nel caso in cui sia carente della
previa indicazione della densità ottimale dei volatili
in rapporto alle esigenze della pubblica igiene e alla
prevenzione dei danni alle cose e non abbia tenuto conto dei
metodi non cruenti, diversi dall’abbattimento, idonei al
contenimento del numero dei volatili stessi nel territorio
comunale. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - LAC (Avv.ti A. ed
M. Rizzato) c. Comune di Monticello Conte Otto (n.c.) - T.A.R.
VENETO, Sez. II - 28 febbraio 2005, n. 792
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14
febbraio 2005 - Commissione - recante modifica del regolamento
(CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e
flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del 15.2.2005)
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14
febbraio 2005 - Commissione - recante modifica del regolamento
(CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e
flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del 15.2.2005)
* Decreto Legislativo 10 Maggio 2004, n.
149: Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (GU n. 139 del
16-6-2004)
* Regolamento (CE) n. 776/2004, del 26
aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004
che sospende l'introduzione nella Comunità di
esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (GUUE n
L 123 del 27 aprile 2004)
* Regolamento (CE) n. 834/2004, del 28
aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(GUUE n L 127 del 29 aprile 2004)
* Regione Sardegna. Legge Regionale n. 2
del 13-02-2004: Norme in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione
della Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (B.U.R. Sardegna n. 5 del
13 febbraio 2004)
* Regione Toscana. Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.13 del 25-02-2004: Testo unico dei
regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio").
Caccia e pesca - Art. 727 C.p. -
Maltrattamento animali - Lesione fisica all'animale - Non
è necessaria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3
dicembre 2003
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di
specie protette (zanne di elefante) - Art. 1 L. n.150/92 -
Convenzione di Washington - Certificazione dell'Autorità
competente - Art. 8, Reg. Ce 338/1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez.
III penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di
specie protette lavorati ed acquisiti da lungo tempo -
Certificazione - Necessità. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III
penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)
Regione Toscana. Legge Regionale n. 57 del
5-12-2003: Attuazione dell'articolo 9 (deroghe) della direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici. (B.U.R. Toscana n. 44
del 10-12-2003)
Caccia e pesca - Fauna selvatica in
generale - Controllo della fauna selvatica - Abbattimento
selettivo di specie nocive - Potere - Regione - art. 19
L.157/92. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio
2003
Caccia e pesca - Fauna selvatica in
generale - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica -
Attribuzioni e compiti - art.7 L.157/92 - abbattimento o
eradicazione di una specie ritenuta nociva - divieto -
autorizzazione - necessità. SPAGNESI - CORTE DI
CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003
Regione Liguria. Legge Regionale n. 25 del
20-10-2003: Deroga al divieto di cui al comma 2 bis
dell'articoli 9 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29
(Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e per
il prelievo venatorio) e successive modificaioni ed
integrazioni. (B.U.R. Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)
Regione Lombardia. Legge Regionale n.18 del
8-10-2003: Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16
agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria) (B.U.R. Lombardia n.
44 del 30 ottobre 2003 - S.O. n. 1)
Regione Veneto. Legge Regionale n. 25 del
27-10-2003: Rideterminazione del termine previsto dall'articolo
2 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei
termini della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano
faunistico venatorio regionale (1996-2001)" (B.U.R. Veneto
n. 25 del 31 ottobre 2003)
ALIMENTAZIONE ANIMALE
Il Dlvo 17 giugno 2003, n. 223, ha dato
attuazione alle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl.
Ordinario n.138).
Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 -
Commissione - che modifica la decisione 2002/975/CE relativa
all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle
misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza
aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure
specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero
C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del
17.6.2003)
Direttiva 2003/57/CE del 17 giugno 2003 -
Commissione - recante modifica della direttiva 2000/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo
rilevante ai fini del SEE) (GUE L151 del 19.6.2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n.120: Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 coordinato al D.P.R. 120/2003:
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche. (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L)
Regione Lazio.
Legge Regionale n. 10 del 2-04-2003:
"Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
(Norme in materia di aree naturali protette regionali) e
successive modifiche. disposizioni transitorie". (B.U.R.
Lazio n. 11 del 19 aprile 2003)
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Legge Regionale n. 10 del 17-04-2003:
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della
direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di
tutela della natura, di attività venatoria e di
tassidermia.(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile
2003)
Regione Basilicata.
Legge Regionale n. 14 del 7-05-2003: Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio così come modificata dalla legge
regionale 11 marzo 1997, n.14(B.U.R. Basilicata n. 33 del 10
maggio 2003)
Regolamento n. 739/2003/CE del 28 aprile
2003 - Commissione - che modifica l'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura
comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui
di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUE L106 del 29.4.2003)
Decreto 11 febbraio 2003: Ministero della
Salute. Documentazione di accompagnamento al macello dei
volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina
d'allevamento e dei ratiti. (GU n. 96 del 26-4-2003
PROTEZIONE UCCELLI, sentenza della Corte
Europea di Giustizia
La Corte di Giustizia europea (Sesta
Sezione), con sentenza 20 marzo 2003, ha ritenuto che "la
Repubblica italiana, non avendo classificato in misura
sufficiente come zone di protezione speciale i territori
più idonei, per numero e per superficie, alla
conservazione delle specie di cui all'allegato I della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, e successive
modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano
regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla
Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla
maggior parte delle dette zone da essa classificate, è
venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù
dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva".
DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 5539
del 1 aprile 2003Influenza aviaria – Misure di
contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa
patogenicità sul territorio della Regione Lombardia.
Revoca del D.D.U.O. n. 4437 del 17 marzo 2003.-IL DIRIGENTE
UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIAVISTO il T.U.L.L.S.S.
approvato con R.D. n.1265/34;
VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 –
Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali;
VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989,
regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo
del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della
Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656
– Regolamento per l’attuazione della direttiva
92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro
l’influenza aviaria;
VISTO il D.M. 28 settembre 2000 –
Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;
VISTO IL Decreto della Direzione Generale
Sanità n. 24957 del 11.12.2002 - Influenza aviaria.
Programma di vaccinazione.
CONSIDERATA la necessità di
prevedere misure superiori e comuni di controllo al fine di
prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze
catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;
RITENUTO che debbano essere messe in atto
tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di
propagazione della malattia;
CONSIDERATO che tali misure, a carattere
contingibile e urgente, saranno modificate in funzione
dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che
sarà evidenziata dalle previste attività di
monitoraggio;
RITENUTO necessario intensificare il
controllo sugli allevamenti avicoli presenti su tutto il
territorio regionale;
VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R.
23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che
individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;
VISTO il decreto del Segretario Generale
della Giunta Regionale n. 25679 del 20.12.2002
"Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze e aree di attività delle Direzioni
Generali della Giunta Regionale per l’anno
2003";VISTA la Delibera della Giunta della Regione
Lombardia n.VII/11699 del 23 dicembre 2002 "Disposizioni a
carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)";
DECRETA
Art.1
Misure a seguito di conferma ufficiale
A seguito di conferma ufficiale della
presenza di malattia, mediante un esame effettuato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio
Veterinario competente per territorio delimita, intorno
all’azienda infetta, una zona di protezione del raggio
minimo di 3 km e dispone l’applicazione delle seguenti
misure sanitarie:1. Immediato abbattimento dei volatili
presenti. L’autorità sanitaria locale, sentito il
parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione
controllata nel caso in cui gli animali presenti negli
allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in
prossimità dell’epoca di macellazione. Gli animali
presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane
dall’esito dell’esame, devono essere avviati alla
macellazione presso impianti situati in Veneto e in Lombardia.
Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate
conformemente a quanto previsto dall’art.5, comma 1, del
D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.2.
Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e
uscite dall’azienda sede di focolaio durante il periodo
presunto di incubazione della malattia;3. Effettuazione
dell’indagine epidemiologica in collaborazione con
l’OEVR;4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario
competente per territorio, dell'identificazione di tutte le
aziende che detengono volatili.
5. Sequestro di tutti i volatili nei locali
in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono
essere isolati.
Divieto di introduzione ed accasamento di
volatili.
Ricorso, a cura dei titolari, ad
appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende.
Controllo delle movimentazioni
all’interno della zona.Destino delle uova da cova,
prodotte in allevamenti situati in zona di protezione,
direttamente a un incubatoio, identificato
dall’autorità sanitaria, previa disinfezione delle
uova e degli imballaggi che le contengono. L'incubatoio deve
garantire la rintracciabilità delle partite di uova
così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al
presente punto possono essere destinati esclusivamente ad
un’unità produttiva in cui non siano presenti
specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto
sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al
D.D.U.O. n.13606 del 17.02.2002.Divieto di movimentazione degli
animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente
divieto potranno essere movimentati :
i pulcini di un giorno a condizione che i
riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con
esito negativo;
le pollastre a condizione che nei 5 giorni
precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in
relazione alla taglia dell’animale, al tampone tracheale
per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48
oreprecedenti la movimentazione. Gli animali una volta
raggiunto l’allevamento di destinazione dovranno essere
sottoposti agli stessi controlli;pollastre vaccinate di
allevamenti posti all’interno dell’area di
vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da
produzione localizzato nell’ambito dell’area in
oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della
movimentazione, a:esecuzione regolare, con esito negativo, dei
test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE)
di cui all’allegato A del D.D.U.O. n. . 24957 del
11.12.2002;ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle
24 ore precedenti l’inizio del carico;prelievo, da parte
del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno
10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per
l’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24
ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca
dell’antigene virale;la selvaggina a condizione che nei 5
giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in
relazione alla taglia dell’animale a tampone tracheale
per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore
precedenti la movimentazione. Gli animali potranno essere
liberati esclusivamente sul territorio della zona di
vaccinazione di cui al successivo art.3.11. I volatili,
destinati alla macellazione potranno lasciare l’azienda
per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella
zona di protezione o in caso di impossibilità, in un
altro designato dall’autorità sanitaria
purché i volatili siano trasportati direttamente
all’impianto di destinazione. Gli animali devono essere
macellati presso impianti situati in Veneto e in Lombardia,
eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri
macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra i
rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da
tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto
previsto dall’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre
1992, n. 558 e successive modifiche.12. La concessione, da
parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle
autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata
all’esecuzione, con esito favorevole, di: ispezione
veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il
primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i
carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento
dell’allevamento; per gli animali non vaccinati,
prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10
campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e,
laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10
tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la
ricerca dell’antigene virale. I campioni devono essere
esaminati presso la sede dell’IZS. I tamponi tracheali
non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali
avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto
previsto al punto 1 del presente articolo 1; per i
volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti
dell’influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al
precedente trattino del presente punto 10 devono essere
prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I
tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di
gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla
base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo
1; I tamponi tracheali devono essere prelevati dal
veterinario ufficiale anche al momento dell’eventuale
ripetizione dell’ispezione veterinaria di cui al primo
trattino del presente punto; Il carico e il trasporto dei
volatili al macello deve avvenire con l’utilizzo di
attrezzature che, per tutto il periodo necessario al
completamento delle operazioni, devono essere utilizzate
esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali
dall'allevamento sopraccitato.E’ vietata
l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da
penna.Controllo da parte del Servizio veterinario della
corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal
D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002 relativamente allo spostamento
o spandimento di letame o lettiere di volatili.
Art.2
Disinfezioni
Al termine delle operazioni previste al
precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di
pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto
previsto dall’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996
n.656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno
in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di
pulizia e disinfezione dell’azienda infetta.Art.3
Zona di vaccinazione
Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto
previsto dal PVE, si applicano le seguenti misure: .
divieto di introduzione ed
accasamento di tacchini negli allevamenti sia a carattere
intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto
1, il Servizio veterinario competente per territorio, in
accordo con i Servizi Veterinari della Regione, può
autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti
nell’area di vaccinazione, l’accasamento di
tacchini a condizione che:sia stato completato, per aree
omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli
allevamenti di tacchini;
le aziende interessate abbiano presentato
al Servizio veterinario competente per territorio il programma
di accasamento;
sia rispettato un vuoto sanitario minimo di
7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno
di svuotamento dell’allevamento;l’accasamento sia
effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da
garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli
allevamenti in modo sincrono all’epoca della
macellazione;le aree geografiche di cui al precedente trattino
del presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio
veterinario competente per territorio sulla base delle
caratteristiche orografiche del territorio e della
distribuzione spaziale degli allevamenti. L’accasamento,
nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve
avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;l’accasamento in
ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per
tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo
femmine);l’accasamento deve essere autorizzato
dall’ ASL competente per territorio previa verifica dei
requisiti di cui all’allegato III del PVE e
dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di
allevamento.Così come previsto dall’art.2 del
D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i
Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza,
dovranno monitorare e comunicare prontamente al Servizio
Veterinario dell’ASL competente per territorio tutte le
forme respiratorie e i casi di mortalità anomale.
E’ vietata l’introduzione e
l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al
divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario
competente per territorio può autorizzare sul territorio
della Regione Lombardia, l’immissione di selvaggina
cacciabile da penna se:gli animali originano da allevamenti in
cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati
sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la
ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus
dell’influenza aviaria e, laddove possibile in relazione
alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la
ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore
precedenti la movimentazione.3. Per il carico degli animali in
allevamento devono essere rispettate le seguenti norme
sanitarie:
a. il carico per il macello di tutti i
volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato
entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere
trasportati direttamente all’impianto di destinazione.Il
mancato rispetto del termine previsto comporterà:
il sequestro
dell’allevamento;l’obbligo
dell’effettuazione, con spese a carico
dell’allevatore, di controlli virologici a cadenza
settimanale e sierologici a cadenza bisettimanale. Negli
allevamenti di anatre da carne oltre al controllo sierologico a
cadenza bisettimanale con spese a carico dell’allevatore,
il Servizio Veterinario dell’ASL competente per
l’allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale
con cadenza mensile;nel caso di accertata positività
alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui
all’art.1. Se in tale periodo gli animali dovessero
venire a morte a seguito della malattia, il Servizio
Veterinario competente per territorio non procederà al
pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88;b. ai
proprietari di allevamenti di tacchini che non ottemperano a
quanto disposto dal precedente punto a, verranno inoltre
applicate le sanzioni previste dal successivo art.6;
c. il trasporto deve avvenire lungo i
principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento
di aree ad elevata densità di allevamento;
d. le squadre di carico, per l'invio alla
macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto
il periodo necessario al completamento delle operazioni,
esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli
animali;
e. le operazioni di carico e trasporto
dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure
igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del
contagio;
f. le attrezzature per il carico e gli
automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e
disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.
In aggiunta a quanto previsto dal piano di
vaccinazione per la movimentazione dei volatili, la
concessione, da parte del Servizio veterinario competente per
territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili
vaccinati destinati al macello è subordinata
all’esecuzione, con esito favorevole, di: ispezione
veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il
carico;
prelievo, da parte del veterinario
ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni
precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72
ore precedenti il primo carico, per la ricerca
dell’antigene virale. I campioni ufficiali di cui al
presente trattino devono essere prelevati dagli animali
sentinella non vaccinati. I campioni devono essere esaminati
presso la sede dell’IZS.Art.4
Controlli
Il Servizio veterinario competente per
territorio garantirà l’attuazione dei controlli
sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità
di cui all’art. 1 del D.D.U.O. n. 24957 del 11.12.2002I
Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore
controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della
vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di
cui al precedente punto 1.Art.5
Misure sanitarie per il restante territorio
regionale
Nel territorio regionale di cui
all’allegato I:La concessione, da parte del Servizio
Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per
il trasporto al macello o per la movimentazione di tacchini
è subordinata all’esecuzione, con esito
favorevole, di:ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi
nelle 48 ore precedenti il carico;
prelievo, da parte del veterinario
ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni
precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48
ore precedenti il primo carico, per la ricerca
dell’antigene virale.Il Servizio Veterinario competente
per territorio effettua il controllo, così come previsto
dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002, degli allevamenti di
ovaiole per la produzione di uova da consumo e di riproduttori
delle specie sensibili con prelievo di campioni di sangue per
la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del
virus dell’influenza aviaria.In subordine, su specifica
indicazione del Servizio Veterinario competente per territorio,
i Veterinari aziendali effettuano il controllo degli
allevamenti intensivi secondo le modalità di cui al
punto 1 del presente articolo. Le Ditte interessate devono
fornire al Servizio Veterinario competente per territorio, il
calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati
negli allevamenti di competenza.
I Veterinari ufficiali possono effettuare
qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno
nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e
sulle attività di cui al precedente punto 2.Per le
tipologie non previste dal PVE, nei macelli avicoli presenti
sul territorio regionale, i veterinari ispettori intensificano,
a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la
ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli
animali secondo le modalità sotto riportate:
pollame da carne (con esclusione
delle partite di tacchini già testati al momento del
carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di
sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in
provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia.
I Veterinari ufficiali, i Veterinari
aziendali ed il personale tecnico che effettuano i prelievi di
campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal presente
Decreto al momento della visita in allevamento devono
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie
ad evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
Art.6
Sanzioni: Ai trasgressori delle norme
previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni
disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.
Art.7
è abrogato il D.D.U.O. n.3639 del 5
marzo 2003 "Influenza aviaria – Misure di
contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa
patogenicità sul territorio della Regione
Lombardia."le misure previste dal presente Decreto, se non
specificamente abrogate, restano in vigore per almeno 90 giorni
e potranno essere modificate con l’evolversi della
situazione epidemiologica.Il presente Decreto entra
immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per
consentirne la dovuta pubblicità.
D.P.C.M. 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy.
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-2003)
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo
di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di
affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più
omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della
protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo
prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di
disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia
diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione,
attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il
territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di
anziani e bambini.
Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni integrative sulle
modalità di attuazione degli interventi strutturali e di
prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici
delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria. (GU n. 64
del 18-3-2003)
UE: alimenti animali
Nella Guce n L 71 del 15 marzo 2003
è pubblicata la Decisione 2003/181/EC della Commissione,
del 13 marzo 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per
quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento
richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine
animale.
Regione Toscana, Legge Regionale n. 12 del
14-02-2003: Progetto pilota relativo alla coltivazione,
trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi
produttivi e ambientali. (B.U.R. Toscana n.10 del 21 febbraio
2003)
INQUINAMENTO, RIFIUTI, CACCIA
Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio
del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente
attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)
GESTIONE FAUNISTICA
DM 31 ottobre 2002 Ripartizione, ai sensi
dell'art. 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, per l'anno
2001, delle risorse disponibili per la realizzazione di
programmi di gestione faunistico-ambientale (GU n. 27 del
3-2-2003).
Regione Toscana
Legge Regionale n. 36 del 11.10.2002:
Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio"). (Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 28 del 18.10.2002)
Regione Toscana
Legge Regionale n. 41 del 22.11.2002:
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per
la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali
d'affezione e la prevenzione del randagismo) (Bollettino
ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2.12.2002)
Regione Liguria
Legge Regionale n. 36 del 15.10.2002:
Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile 1990 n. 21 (Norme in
materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di
polizia veterinaria) (Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 16 del 30.10.2002)
DM 19 luglio 2002
Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che
modifica la direttiva 87/153/CEE in materia di additivi
nell'alimentazione animale, modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.
(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2002)
Unione Europea: proposta di regolamento del
Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per
quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e
il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E
del 29 ottobre 2002)
ALIMENTI ANIMALI: Regolamento (CE) n.
1937/2002 della Commissione, del 30 ottobre 2002, che modifica
gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del
Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 297 del 31
ottobre 2002).
Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 -
Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del
Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali
nella Comunità [notificata con il numero C(2002) 3670]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L274
dell’11.10.2002)Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. ( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41) TESTO
COORDINATO Aggiornato alla Legge 3 ottobre 2002, n.221 -
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in
attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002
* Regolamento (CE) N. 1752/2002 del 1°
ottobre 2002: – Commissione - che modifica gli allegati I
e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che
definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei
limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GUCE L 264 del 2.10.2002)
* Parere del Comitato economico e sociale
del 30 maggio 2002 in merito alla «Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati»
(COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD)) (2002/C 221/22) (GUCE
C221 del 17.9.2002
* Decreto 29 luglio 2002 Ministero
della Salute Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE. (GU n. 218 del
17-9-2002)
* Legge 30 luglio 2002, n.180 Delega
al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE,
2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU n. 190 del 14-8-2002)
Determinazione 6 maggio 2002
Agenzia delle Dogane - Localizzazione
presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione
e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di
estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle predette specie.
(GU n. 127 del 1-6-2002)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia
delle dogane;
Vista la Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata
con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal
regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 12 dicembre
2001;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001
della Commissione del 24 ottobre 2001, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai
controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma
2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive
modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della
Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Considerato che ai sensi dell'art. 28,
lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
attribuisce in via generale al Ministero delle attivita'
produttive la competenza al "rilascio delle autorizzazioni
prescritte per l'importazione e l'esportazione delle
merci", e che dette autorizzazioni sono direttamente
utilizzabili presso gli uffici doganali;
Considerato che l'art. 8-quinquies, comma
3-quinquies, della legge n. 150 del 7 febbraio 1992, cosi' come
modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993, stabilisce
inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti
dalla Convenzione di Washington";
Visto il decreto legislativo del 18 maggio
2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in
materia di commercio di specie animali e vegetali protette;
Visto l'art. 9-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che
conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le
operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche
temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate
con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi
doganali;
Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre
2000, riguardante la concentrazione presso alcuni uffici
doganali delle operazioni di importazione e esportazione delle
specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla
Convenzione di Washington;
Ritenuta la necessita' di dover aggiornare,
in base alle mutate esigenze operative, l'elenco delle dogane
abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;
Visto il verbale della Conferenza di
servizi appositamente convocata e tenutasi in data 19 aprile
2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero
delle politiche agricole e forestali e del Ministero
dell'ambiente;
Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e
temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di
riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche
indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate
esclusivamente presso le dogane riportate nell'elenco allegato
1.
Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e
temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di
riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, possono essere effettuate, oltre che presso gli
uffici doganali riportati nell'elenco allegato 1, presso le
dogane indicate nell'elenco allegato 2.
Art. 3.
I controlli in ambito doganale degli
esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97, sono effettuati
secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 4
settembre 1992 e successive modificazioni.
Art. 4.
E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27
ottobre 2000.
La presente determinazione direttoriale
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 maggio 2002
Il direttore: Guaiana
Decreto 15 maggio 2002 - Ministero della
Salute - Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per
interventi di emergenza. (GU n. 140 del 17-6-2002)
Legge 18 Giugno 2002, n. 118 Testo del
decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la
legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante:
"Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la
lotta agli incendi boschivi". (GU n. 141 del
18-6-2002)
Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione,
dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria
di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (GUCE L
183 del 12. 07 .2002)
Decreto 24 aprile 2002 - Ministero della
Salute. Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la
profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per
interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002)
Comunicato – Ministero della Salute.
Comunicato di rettifica relativo alla raccolta "Dati
statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici
o sperimentali, triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici)". (GU n. 164 del 15-7-2002)
Decreto 5 giugno 2002 Ministero della
salute - Modificazione degli allegati 1 e 3 al decreto 22
febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22 giugno 2001,
concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000
"Elenco dei medicinali veterinari ad azione
antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati
ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del
12.06.2002).
Decreto 5 giugno 2002 Ministero della
salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive
modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad
azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno,
autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136 del
12.06.2002).
CITES
Determinazione 6 maggio 2002 Agenzia delle
Dogane sulla Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle
operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di
animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione
di Washington sul commercio internazionale delle predette
specie (GU n. 127 dell'1 giugno 2002
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Sulla GUCE n L 140 del 30 maggio 2002
è pubblicata la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli
animali.L. 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.(Suppl.
Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo
2002)
(Estratto)
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARIArt. 1.(Delega al
Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).1. Il
Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato
B nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi
1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto
dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i
decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data
di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all’articolo 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:a) le
amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative;b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme
penali vigenti, ove necessario per assicurare
l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi generali dell’ordinamento
interno, ivi compreso l’ecosistema. In tali casi saranno
previste: la pena dell’ammenda alternativa
all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione può recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce.
In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
e che non riguardano l’attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive,
in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresì il disposto dell’articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;e) all’attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto legislativo si procederà, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;f) i
decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso le più opportune forme di coordinamento,
rispettando i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni,
le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità,
l’efficacia e l’economicità
nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.2. La delega di cui al comma 1
è esercitata con decreti legislativi adottati a norma
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).3.
Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i
termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell’attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire
da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative
medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe
di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.2.
Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d).Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per
il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare
le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.2. I testi unici di cui
al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le
disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l’indicazione precisa delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.3.
Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1-bis, comma 1, dopo
le parole: "alle Camere per l’assegnazione alle
Commissioni parlamentari competenti, nonchè", sono
inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai fini dell’inoltro";b) all’articolo 3, comma
1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti
norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione
delle Comunità europee nei confronti
dell’Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 34.
(Modifica all’articolo 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio).1. Il comma 4
dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
è sostituito dal seguente:"4. La cattura per la
cessione a fini di richiamo è consentita solo per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e
colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati".
CITES
Sulla GU n. 15 del 18 gennaio e' pubblicato
il decreto 8 gennaio 2002, recante "Istituzione del
registro di detenzione delle specie animali e vegetali",
il quale, tra l'altro, sostituisce il precedente decreto 3
maggio 2001.
PELLI DI CANE E GATTO
Dopo varie prese di posizione anche a
livello europeo Ë stata emanata un'ordinanza (21 dicembre
2001, G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002), recante "Misure
cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici", la
quale vieta di utilizzare cani e gatti per la produzione o il
confezionamento di capi di abbigliamento.
CORPO FORESTALE
DM 21 dicembre 2001 sulle "Tessere di
riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali del
Corpo forestale dello Stato" nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 16 gennaio 2002.
DELFINI IN CATTIVITA'
Il regolamento recante disposizioni in
materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini
appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione
dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93,
Ë riprodotto nel DM 6 dicembre 2001, n. 469, pubblicato
nella GU n. 15 del 18 gennaio.
ALIMENTAZIONE ANIMALI
Il DPR 2 Novembre 2001, n. 433, recante
"Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione
degli animali" e' pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 269
alla Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2001
VIVISEZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre sono pubblicati i "Dati statistici inerenti
l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali,
triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva
n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)",
comunicati dal Ministero della salute.
APPENNINO TOSCO-EMILIANO
DPR 21 maggio 2001: "Istituzione del
Parco nazionale dell'Appennino toscoemiliano" (Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001).
CITES
Regolamento (CE) n. 2087/2001 della
Commissione, del 24 ottobre 2001, che sospende l'introduzione
nella Comunita' di esemplari di talune specie di fauna e flora
selvatiche, nella Guce L 282 del 26 ottobre 2001.
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