Unione Italiana Ornitofili
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Questa pagina Web contiene la maggior parte delle leggi e decreti che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e non.
Le notizie vengono ordinate cronologicamente dalla piu' recente in poi evidenziate in giallo.


MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - Detenzioni uccelli in gabbie anguste – Assoluta impossibilità del volo – Reato di maltrattamento – Configurabilità - Fattispecie: maltrattamento e cessione di richiami non cedibili a terzi - Art. 727, c. 2, c.p. – Art. 30, lett. h) L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 17 Gennaio 2013


Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L178 del 28.6.2013)


MALTRATTAMENTO ANIMALI - Concetto di lesione - Artt. 544 ter e 582 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3°, 29/07/2013

MALTRATTAMENTO ANIMALI - Requisito della crudeltà o dell’assenza di necessità - Lesione – Qualificazione - Artt. 544 ter, 582 e 727 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3 °, 29/07/2013



Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L339 del 12.12.2012)


Agricoltura E Zootecnia - Inquinamento Atmosferico - Esalazioni maleodoranti di animali - Pregiudizio per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di relazione - Configurabilit à del reato art. 674 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012


Diritto Venatorio - Esercizio della caccia con l’ausilio di richiami - Richiamo privo di anello inamovibile - Disciplina applicabile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 9 Gennaio 2013


Maltrattamento Animali - Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti - Concetto ampio di maltrattamento - Configurabilit à del reato - Art. 727, co. 2, cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012

Caccia - C.d. “uccellagione” - Natura - Furto ordinario - Presupposti - Art. 30 c.1 lett. e) ed h) L. n.157/92 - Artt. 624, 625 e 626 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.5^ 3 luglio 2012

Decreto 6 novembre 2012: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l ’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (GU n. 277 del 27-11-2012)

Cattura di richiami vivi - Soluzione alternativa - Utilizzo di richiami provenienti da allevamenti - Allevamento finalizzato alla produzione di richiami - Garanzia di integrit à e benessere - Art. 8 e all. IV Dir. 2009/147/CE - Censimento dei richiami vivi posseduti dai cacciatori - Scopo - Esaustivit à - Coinvolgimento di tutti i cacciatori - Art. 8 Dir. 2009/147/CE - Caccia condotta con metodi di cattura o di uccisione non selettivi - Reti - Metodo non selettivo - Utilizzo delle reti per la cattura di richiami vivi - Possibilit à - Ragioni - Deliberazione della Provincia di Brescia n. 384/2011 - Illegittimità - Fondamento. TAR LOMBARDIA, Brescia, 17 luglio 2012


Regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (G.U.U.E. L242 del 7.9.2012)


Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (G.U.U.E. L242 del 7.9.2012)


Allevamenti di animali - Industrie insalubri Art. 216 t.u. n. 1265/1934 - Finalità della norma - Tutela della salute - Distanza dalle abitazioni - Nuclei abitativi di modesta consistenza - Rilevanza - Principio applicabile anche alle zone agricole4 - Provvedimenti finalizzati ad impedire attivit à pericolose (esalazioni, scoli,.) - Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso - Legittimità. TAR SICILIA Palermo 4 giugno 2012

Caccia - Ordinanza di abbattimento dei piccioni a tutela della semina dei cereali autunnali - Illegittimit à - Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall ’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992. TAR TOSCANA 30 maggio 2012


Caccia - Piano di cattura dei richiami vivi - Regione Lombardia - Disciplina attraverso lo strumento legislativo - L.r. n. 16/2011 - Inibizione del potere di annullamento ex art. 19-bis, c. 4 L. n. 157/1992 - Illegittimit à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 27 giugno 2012, n. 160

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Margine di discrezionalità degli Stati membri - Art.3, par.2, lett.b) Direttiva 2001/42/CE. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. Ottava 21 giugno 2012 Sentenza causa C-177/11


Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli - Divieto assoluto di caccia - Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 - Specie non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9/02/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell ’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L82 del 22.3.2012)

CORTE COSTITUZIONALE – 26 aprile 2012, n. 106 Determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna – Competenza esclusiva dello Stato – Leggi regionali – Attenuazione – Illegittimità – Divieti relativi all’attività venatoria – Competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna – Art. 47, c. 5 L.r. Liguria n. 29/1994 – Deroga al divieto di caccia sui terreni innevati – Illegittimità costituzionale.


Procedure di infrazione e atti di indagine ad esse relative - Carattere comunitario - Accesso agli atti - Normativa di riferimento - Regole comunitarie - Reg. CE n. 1049/2001 - Fattispecie: cattura di richiami vivi con reti. CONSIGLIO DI STATO - 14 maggio 2012

Maltrattamento di animale Concetto di deterioramento - Artt. 638 e 544 ter c.p. - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 21/12/20111 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391

Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L39 del 11.2.2012)


Influenza aviaria - Mercato italiano della carne di pollame - Richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato - Decisione di rigetto della Commissione Annullamento - Art. 14 Reg. n. 2777/1975/CEE. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO C.E., Sez. 7^ 17 gennaio 2012 causa T-135/07

Ordinanza contingibile e urgente - Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale Omessa indicazione delle ragioni di imprevedibilit à ed eccezionalità del pericolo Illegittimità . TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Zona di protezione speciale - Impianti minerari di carbone a cielo aperto Sito Alto Sil - Sito d importanza comunitaria Orso bruno ( Ursus arctos) Gallo cedrone (Tetrao urogallus) Misure necessarie per evitare il degrado degli habitat - Dir. 92/43/CEE Dir. 97/49/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.4^ 24 Novembre 2011 Sentenza C-404/09

 Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell ’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L341 del 22.12.2011)

Decreto 12 novembre 2011: Ministero della Salute. Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali. (GU n. 291 del 15-12-2011)

Piccioni inselvatichiti - Natura di animale selvatico - Mezzi di contenimento - Art. 19 L. n. 157/1992 Ordinanza di abbattimento secondo i tempi del calendario venatorio - Illegittimit à. TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna 29 novembre 2011

Maltrattamento di animali - Sussistenza del fumus di reato - Sequestro preventivo dell’animale Legittimità. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n. 38946


Detenzione specie protette per la vendita - Configurabilità del reato - Art. 2 L. n.59/1993 - Differenza tra vecchia e nuova disciplina - Reg. n.3826/82/CEE e s.m. - FAUNA E FLORA - Nozione di esemplare protetto - Detenzione - Prodotti derivati - Uso personale o domestico - Tutela legislativa - Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/06/2011 Sentenza n. 23972

Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 della Commissione del 17 agosto 2011 che sospende l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (G.U.U.E. L211 del 18/08/2011)

Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

Nozione di abbandono ex art. 727 c.p. - Elemento della colpa - Concetto della trascuratezza o disinteresse verso il proprio animale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011)   Sentenza n. 18892

Regione Emilia-Romagna. Legge regionale n. 12 del 28-07-2011: Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell ’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) e alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l ’esercizio dell’attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo (B.U.R.E.-R. n. 119 del 28.07.2011)

Mangimi geneticamente modificati - Misure urgenti - Rischio per la salute umana, la salute degli animali o dell’ambiente - Misura adottata da uno Stato membro - Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE - Fondamento giuridico - Normativa del settore - Clausola di salvaguardia - Prodotti esistenti - Artt. 53 e 54 Reg. (CE) n. 178/2002 - Presupposti d ’applicazione - Artt. 20 e 34 Reg. (CE) n. 1829/2003 - Artt. 12 e 23 Dir. 2001/18/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE 08/09/2011 Sentenze C-58/10-C-68/10


Decreto 8 aprile 2011: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modificazioni al decreto 5 ottobre 2010, integrante il decreto dell ’8 gennaio 2002 che istituiva il registro di detenzione delle specie Cites. (11A06013) (GU n. 108 del 11-5-2011 )

Perdita di animale d’affezione - Risarcibilità - Esclusione. TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, Sez. civile, 12/01/2011

Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa - Reato di cui all’articolo 30, lett. b) L. n. 157/92 - Configurabilità - L. n. 503/1981. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441

Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti - Settore veterinario e zootecnico - Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Regolamento (CE) n. 998/2003 - Decisione 2003/803/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 17/04/2011, Sentenza C-42/10, C-45/10 e C-57/10

Convenzione di Berna - Scopo - Conservazione della flora e della fauna - Deroghe - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441

Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30 lett. b) L. n. 157/92. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893

Ordinanza 30 dicembre 2010: Ministero della Salute. Proroga e modifica all’ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell’utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell ’attività venatoria ai sensi dell’articolo 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche ».  (GU n. 43 del 22-2-2011)


Decreto 5 ottobre 2010: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (GU n. 58 del 11-3-2011)


Legge 4 novembre 2010, n. 201: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonch é norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (GU n. 283 del 3-12-2010)

Controllo selettivo della fauna selvatica - Art. 19 L. n. 157/92 - Ordinanza comunale adottata in assenza del preventivo parere dell ’INFS - Illegittimità - Fattispecie: piccioni terraioli - Artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Esigenze di protezione delle produzioni agricole - Assimilabilit à alle esigenze di sanità e igiene - Esclusione - Esercizio dei poteri extra ordinem - Presupposto dell’emergenza - Prove concrete del pericolo imminente per la salute. TAR TOSCANA, Sez II - 30 dicembre 2010, n. 6883


Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181: Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. (GU n. 259 del 5-11-2010)


Conservazione degli uccelli selvatici - Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione speciale - Inadempimento di uno Stato (Austria) - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/10/2010, Sentenza C-535/07


Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di monitoraggio dell ’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli. REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22

Regolamento UE N. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L212 del 12.8.2010)

Caccia - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e trappole - Reato di uccellagione - Configurabilit à - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873

Caccia - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L. n.157/1992 - Configurabilit à - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l ’art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931

Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

Conservazione degli uccelli selvatici - Obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

Conservazione degli uccelli selvatici - Protezione transfrontaliera - Obbligo degli Stati membri - Art. 1 Dir. 79/409. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08

Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di monitoraggio dell ’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli. REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22

Decreto 5 marzo 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversit à. (GU n. 84 del 12-4-2010)

Decreto 25 febbraio 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nomina della commissione scientifica CITES, per l ’applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. (10A04842) (GU n. 96 del 26-4-2010 )

Impiego di animali vivi a fini di spettacolo - Comune - Divieto generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n. 337/1968. TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2010, n. 157


Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l ’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009)


Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza, eccezionalit à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584

Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di tutela dell ’ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione - Ratio - Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici   (versione codificata) (G.U.U.E. L20 del 26.1.2010)


Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L. n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r. Lombardia n. 26/1993 - Art. 9 Dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita nei limiti della legge regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) - Mancata indicazioni delle ragioni per le quali appare necessaria la cattura del predetto quantitativo - Illegittimit à - Violazione delle disposizioni comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08


Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l ’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009)


Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza, eccezionalit à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584


Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8, n. 5 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-344/08


Ordinanza 16 luglio 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali . Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 207 del 7-9-2009)


Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati - Uccellagione e esercizio venatorio  - Nozione - Offensività degli strumenti usati - Cattura di un numero indiscriminato di esemplari - Destinazione dell ’esemplare catturato (uccisione o conservazione in vita) - Ininfluenza - Fattispecie - Caccia con utilizzo di una rete - Attivit à di uccellagione - Art. 8 Dir. CEE 79/409 - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25149


Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE – Divieto – Deroga al regime di protezione – Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo affidamento – Conservazione degli uccelli selvatici – Inadempimento di uno Stato (Malta). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P


Decreto 30 dicembre 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza per giardini zoologici. (GU n. 147 del 27-6-2009)
Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea L 123 del 19 maggio 2009) (G.U.U.E. L176 del 7.7.2009)

Regione Friuli Venezia Giulia - Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi - Limitazione della quota di territorio destinata a protezione della fauna selvatica - Art. 2 L.R. n. 6/2008 - Illegittimit à costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell ’attività venatoria - Art. 19 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende agri-turistico-venatorio - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento - Art. 23, c. 7 L.R. n. 6/2008 - Questione di legittimit à costituzionale - Infondatezza - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende agri-turistico-venatorio - Estensione del permesso di caccia a tutto il periodo dell ’anno - Art. 23, c. 8 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Uso di prodine, roccoli e bressane - Mezzi di cattura non selettivi - Art. 44 L.R. n. 6/2008 - Illegittimit à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165

Protezione e tutela delle specie animali e vegetali protette - Documentazione mancante o irregolare - Art. 2 L. n. 150/1992 – Configurabilità – Presupposti – Fondamento – Reg. CE 338/97 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 29/10/2008), Sentenza n. 6900Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione del 30 aprile 2009 che sospende l ’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GUUE L110 del 1.5.2009)Caccia - Attivit à di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. (G.U.U.E. L123 del 19.5.2009)
Decreto 23 aprile 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ». (GU n. 114 del 19-5-2009)


Conservazione degli uccelli selvatici - Preservazione e mantenimento delle habitat - Classificazione delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia e di cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato (Grecia) - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15/01/2009

Disciplina dell’introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali - Competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost.. CORTE COSTITUZIONALE - 6 febbraio 2009, Sentenza n. 30
Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza – Responsabilità – Art. 1, L. n 150/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/10/2008 (Ud. 9/07/2008), Sentenza n. 38410

Nozione di «pollame» (comprende le quaglie, le pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE – Reg. n. 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009, causa C-473/07
 Pollame ed animali-equivalenti - Impianti di allevamento intensivo - Soglie per l'autorizzazione - Punto 6.6, lett. a), all. I dir. n. 61/96 - Reg. n. 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. (G.U.U.E. L323 del 3.12.2008)
Benessere degli animali – Trasporto degli animali su nave. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008
Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Stato - Competenza - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Competenza legislative primaria delle Regioni a statuto speciale - Incremento della tutela - Art. 3, c. 3 della legge prov. Bolzano n. 10/2007 - Illegittimit à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008  

FAUNA E FLORA - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382

Giardino zoologico - Nozione - Trentino Alto Adige - Art. 8, n. 16 dello Statuto - Limiti derivanti dalla competenza statale generale in materia di ambiente - Art. 19 ter, c. 1 legge prov. Bolzano n. 14/1987 - Questione di legittimit à costituzionale - Fondatezza. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008

Giardino zoologico - Art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987 - Requisiti per l ’apertura, conduzione e chiusura - Discrezionalità nella determinazione in capo all’Osservatorio faunistico provinciale - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - D.lgs. n. 73 del 2005. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008




Decreto 6 maggio 2008: Ministero della Salute. Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilit à del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». (GU n. 185 del 8-8-2008)


Rinvio pregiudiziale – Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 – Medicinali veterinari – Regolamento (CEE) n. 2377/90 – Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale – Progesterone – Restrizioni nell’uso – Direttiva 96/22/CE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 17/07/2008





Conservazione degli uccelli selvatici - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici - Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008


Trasporto di durata superiore ad otto ore - Superficie disponibile per animali - Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8/05/2008


Ordinanza 21 Dicembre 2007: Ministero della Salute. Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ». (GU n. 48 del 26-2-2008)


Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio o detenzione di fauna selvatica - Ristorante - Chiusura dell ’esercizio - Ripartizione della sanzione in periodi indicati dall’esercente - Impossibilità. T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008

Maltrattamento di animali - Detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura - Art. 727 c.p. - Artt. 544 bis e ss c.p. L. n. 189/2004 - Fattispecie: cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 GENNAIO 2008 Sentenza n. 175


Regolamento (CE) N. 100/2008 del 4 febbraio 2008 - Commissione - recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalit à relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. (G.U.U.E. L31 del 52.2008)

Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 232 Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (GU n. 291 del 15-12-2007)

Regolamento (CE) n. 1517/2007 del 19 dicembre 2007 - Commissione - recante modifica dell ’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici (G.U.U.E. L335 del 20.12.2007)

Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE, artt. 4 e 10 - Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualit à dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone da classificare come zone di protezione speciale - ZPS - Inadempimento di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04


Uccisione e maltrattamento di animali - Elemento soggettivo – Individuazione - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. - Art. 544 ter - Stato di necessit à ex art. 54 cod. pen. – Configurabilità – Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007

Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 544 ter – Continuità normativa – Abolitio criminis della condotta - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007

Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. - Bene protetto – Individuazione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007

Uccisione e maltrattamento di animali – Disciplina vigente - Reato a dolo specifico – Configurabilità. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007
Decisione 2007/757/CE del 14 novembre 2007 - Commissione - relativa a una partecipazione finanziaria della Comunit à a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a determinate misure tecniche e scientifiche (2007/757/CE)

Ordinanza 9 Ottobre 2007: Ministero della Salute. Influenza aviaria - Attuazione Piano di vaccinazione d'emergenza. (GU n. 278 del 29-11-2007 - Suppl. Ordinario n.248)

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore - Qualit à dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007


ZPS valutazione della loro incidenza - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell ’impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE - Parco Nazionale dello Stelvio. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/09/2007

Tutela della fauna - Violazione delle disposizione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Sanzione - Opposizione - Competenza Tribunale - Giudice di pace - Esclusione - L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-b ís L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II, 14/06/2007


Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151: Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del 12-9-2007)


Regolamento (CE) n. 1037/2007 del 29 agosto 2007 - Commissione - che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L283 dell'11.9.2007)
Decreto Legislativo 24 Luglio 2007, n. 143: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007)

Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale n. 16 del 27-07-2007: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivit à venatoria" e successive modifiche. (B.U.R. Emilia-Romagna n. 111 del 27.7.2007)

Regione Lombardia. Legge Regionale n. 17 del 20-07-2007: Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell ’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). (B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del 24.7.2007)
Regione Friuli-Venezia Giulia. Legge Regionale n. 14 del 14-06-2007: Disposizioni per l ’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita ’ al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006). (B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20.6.2007)
Regione Molise. Legge Regionale n. 16 del 01-06-2007: Disposizioni integrative dell ’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n. 14 del 16.6.2007)
Ordinanza 26 Giugno 2007: Ministero della Salute. Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente dell'8 novembre 2005, relativa alla previsione di misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria. (GU n. 159 del 11-7-2007)

Tutela degli uccelli migratori - Interesse di rilievo nazionale e sovranazionale - L. n. 157/1992 e dir. n. 79/409/CEE. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007 (segnalata da Augusto Atturo)

Detenzione selvaggina morta - Airone cenerino o ardea cinerea - Specie cacciabili – Esclusione – Fattispecie: volatile abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto morto - Art. 18 e 30 lett. H) L. n. 157/92. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007

Attività venatoria illecita in danno di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato da Guardie volontarie - Illegittimit à - Qualifica di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità - Artt. 354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007


Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di trasposizione - Inadempimento di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007


Regione Umbria. Legge Regionale n. 20 del 05-06-2007: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (B.U.R. Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)

Raccomandazione 2007/526/CE del 18 giugno 2007 - Commissione - relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 2525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L197 del 30.7.2007)

Raccomandazione 2007/425/CE del 13 giugno 2007 - Commissione - che individua una serie di azioni per l ’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [notificata con il numero C(2007) 2551] (G.U.U.E. L159 del 20.6.2007)
Decreto 16 Maggio 2007: Ministero della Salute. Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali". (GU n. 148 del 28-6-2007)

Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – IBA 98 – Valore – Qualità dei dati – Criteri – Margine di valutazione – Insufficienza manifesta della classificazione in numero e in superficie - Direttiva 79/409/CEE – Inadempimento di uno Stato (Spagna). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. II, 28 Giugno 2007
Decreto 23 marzo 2007: Ministero dell'Interno. Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
Decisione 275/2007/CE - Commissione - del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d ’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del SEE) ( GUUE L 116 del 4.5.2007)Maltrattamento degli animali - Incrudelimento senza necessit à nei confronti di animali - Reato di cui all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007AREE PROTETTE - Inadempimento di uno Stato - Repubblica d'Austria - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di recepimento. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10 maggio 2007

Regione Toscana. Legge regionale del 4-4-2007 n. 19: Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 8 del 11-4-2007)

Regione Sicilia. Decreto presidenziale n. 7 del 12-01-2007: Regolamento esecutivo dell ’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo". (G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007)
Decisione 2007/183/CE del 23 marzo 2007 - Commissione - che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all ’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività [notificata con il numero C(2007) 1259] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)Regolamento (CE) N. 318/2007 del 23 marzo 2007 - Commissione - che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunit à di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)
Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 11 gennaio 2007

Ministero dello Sviluppo Economico. Condivisione dei dati relativi agli esperimenti su animali vertebrati, in attuazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 66 del 20-3-2007)

Regione Lombardia. Legge regionale n. 3 del 05-02-2007: Legge quadro sulla cattura di richiami vivi. (B. U. R. Lombardia n. 6 del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del 6.2.2007)
Regione Liguria. Legge regionale del 02-02-2007 n. 3: Modificazioni alla legge regionale 1 ° Luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (B.U.R. Liguria n. 3 del 07-02-2007)
Cattura di richiami vivi – Regione Lombardia – Province - Autorizzazione alla cattura nel numero massimo previsto con legge regionale – Adeguata motivazione della scelta – Necessità. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV – 16 gennaio 2007, n. 38
Caccia – Anelli di riconoscimento – L.R. Lombardia n. 26/1993, art. 26, c. 5 – Detenzione di richiami vivi privi di anello – Contrasto con l’art. 5 della L. n. 157/1992 – Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2006

Prove cinofile e abbattimento di fauna allevata in batteria – Materia di competenza legislativa esclusiva regionale. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 14 dicembre 2006Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni incompatibili – Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006
Protezione degli animali durante il trasporto - Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo - Nozione di "trasporto" ("Transportdauer") - Computo della durata di carico e di scarico degli animali - Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006Decisione 871/2006/CE del 18 luglio 2005 - Consiglio - relativa alla conclusione, a nome della Comunit à europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)

Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)*Decisione 2006/677/CE del 29 settembre 2006 - Commissione - che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit à alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2006) 4026] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L278 del 10.10.2006)Decreto 25 luglio 2006: Ministero della Salute. Composizione dell'Unita' centrale di crisi per l'influenza aviaria. (GU n. 237 del 11-10-2006)
Abbattimento dei colombi – Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori – Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. T.A.R. VENETO, Sez. II – 19 ottobre 2006Regione Liguria Legge regionale n. 36 del 31-10-2006: Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (B.U.R. Liguria n. 16 del 2.11.2006)
Regione Molise Legge regionale n. 34 del 02-10-2006: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n. 28 del 5.10.2006)

*Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006*Maltrattamenti di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. - Responsabilit à del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006*Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale – Modifica senza fondamento scientifico - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, (Seconda Sezione), 13 luglio 2006*Provincia di Trento. Legge Provinciale n. 4 del 21-07-2006: Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l ’esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell ’amministrazione dei beni di uso civico). (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 31 del 1 agosto 2006)
*Conservazione uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione speciale - Modifica senza fondamento scientifico. CORTE DI GIUSTIZIA Comunit à Europee, Sez. II, Sentenza -13 luglio 2006

Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 - Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006

Decisione 2006/416/CE del 14 giugno 2006 - Commissione - recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicit à nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 2402] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)

Decisione 2006/415/CE del 14 giugno 2006 - Commissone - che reca alcune misure di protezione dall ’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)

Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 - Procedure e varie - Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006*Conservazione degli uccelli selvatici - Specie protette, prelievi venatori autorizzati – Deroghe – Criterio – Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir. 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunit à Europee, sezione II - 8 giugno 2006
*Prelievi venatori autorizzati in deroga - Nozione di «piccole quantità» - Fondamento - Stati membri – Controlli - Garanzie – Necessità - Dir. 79/409/CEE - Procedimenti amministrativi. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunit à Europee, sezione II - 8 giugno 2006
*Decreto 20 aprile 2006: Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n. 111 del 15-5-2006)

*Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192: Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 121 del 26-5-2006)

*Ordinanza 7 marzo 2006: Ministero della Salute. Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ». (GU n. 102 del 4-5-2006)
*Decreto 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (GU n. 101 del 3-5-2006)

*Regolamento (CE) n. 699/2006 del 5 maggio 2006 - Commissione - recante modifica dell ’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. (G.U.U.E. L121 del 6.5.2006)
*Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l ’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche. (G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
*Decisione 2006/293/CE del 12 aprile 2006 - Commissione - che modifica la decisione 2006/135/CE della Commissione per quanto riguarda l'istituzione in alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicit à [notificata con il numero C(2006) 1583] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
*Esercizio dell'attività venatoria - Cattura della fauna - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo di una gabbia metallica a pressione - Reato di cui all'art. 30 lett. h) l.n 157/1992 - Integrazione. TRIBUNALE DI GENOVA, 12 gennaio 2006

*Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158: Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (GU n. 98 del 28-4-2006)
* Fauna e flora - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvaggi - Protezione delle specie - Inadempimento di Stato - Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunit à Europee, 16 marzo 2006*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Modifica all'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit à negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 4). (GU n. 81 del 6-4-2006)*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Integrazione della composizione della Unit à centrale di crisi per l'influenza aviaria. (GU n. 81 del 6-4-2006)*Decisione 2006/277/CE del 7 aprile 2006 - Commissione - che modifica la decisione 2006/115/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicit à negli uccelli selvatici nella Comunità. [notificata con il numero C(2006) 1480] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L103 del 12.4.2006)
* Caccia - Esemplari ed oggetti appartenenti a specie protette - Differenza - Sanzioni amministrative - Esemplare selvatico protetto - Detenzione - Sanzioni amministrative - L. n. 150/1992 - Procedura e varie - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria - Sindacato del giudice – Limiti - Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006*Legge 6 febbraio 2006, n. 66: Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996. (GU n. 53 del 4-3-2006- Suppl. Ordinario n.51)
*Animali - Articolo 727 c.p. - Detenzione in condizioni incompatibili – Disciplina applicabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006*Maltrattamento di animali – Specifica volontà di infierire sull'animale o lesione dell'integrità fisica - Art. 727 c.p. – Giurisprudenza. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006*Tutela della fauna - Maltrattamento di animali - Condotta "crudele" tenuta "senza necessit à" - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 - Art. 727 - Art. 544 Ter cod. pen. - Continuit à normativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005
*Delitti contro il sentimento per gli animali – Esimente dell’esercizio di un diritto – Insussistenza – Fattispecie - Art. 727 c.p. - Art. 544 Ter c.p. – Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. - Art. L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005*Decreto 18 gennaio 2006: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 26 del 1-2-2006)
*Uso di richiami vivi - Maltrattamento di animali - Art. 19 ter disp. coord. cod. pen. - Esimente dell ’esercizio di un diritto - Insussistenza - Artt. 727 e 544 ter cod. pen. - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre 2005*Maltrattamento di animali - Delitti contro il sentimento per gli animali - Artt. 727 e 544 ter cod. pen. - L. n. 189/2004 - Continuit à normativa - Crudeltà - Reato a dolo specifico - "Senza necessità" - Dolo generico. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre 2005
*Ordinanza 11 febbraio 2006: Ministero della Salute. Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit à negli uccelli selvatici. (GU n. 42 del 20-2-2006)
*Conservazione degli uccelli selvatici - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Aree protette - Inquinamento - Zona di protezione speciale (ZPS) - C.d. "patto d'area" - Misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat - Dir. 79/409/CEE - Dir. 92/43/CEE. La Repubblica italiana, omettendo di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonch é le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti, nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e steppe pedegarganiche", è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonch é successivamente al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Commissione delle Comunit à europee contro la Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 13 GENNAIO 2006 Ricorso del 24/10/2005, Causa C-388/05
*Allevamento di struzzi - Perdite subite per effetto di cani randagi - Indennizzo ex art. 21 L.R. 15/92 - E ’ dovuto. La Regione non può negare ad un’attività di allevamento degli struzzi, che abbia subito perdite per effetto di cani randagi o inselvatichiti, l ’indennizzo di cui all’art. 21 L.R. Abruzzo n. 15/92 (norma applicabile alla fattispecie, atteso che la l. 3/74 contempla invece il risarcimento dei danni derivanti da animali di interesse scientifico, quali l ’orso, il lupo, il cinghiale e l’aquila): detta disposizione individua, tra l’altro, quali destinatarie degli indennizzi "le aziende zootecniche" con generico riferimento alle perdite di "capi di bestiame", senza subordinare l ’erogazione dell’indennizzo al preventivo riconoscimento e qualificazione dell’allevamento danneggiato quale attività zootecnica. Pres. Balba, Est. Rasola - T. (Avv. Di Pillo) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) - T.A.R. ABRUZZO, L ’Aquila - 18 maggio 2005, n. 319*Specie cacciabili e specie protette - Nozione di fauna selvatica – Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III – 31 gennaio 2003
* Decreto 31 ottobre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Proroga dei termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. (GU n. 264 del 12-11-2005)
* Fauna e flora - Detenzione esemplari protetti - Animali protetti non marcati e regolarmente detenuti - Obbligo della marcatura - Sanzione penale - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 10 dicembre 2003

* Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 100 del 2-5-2005)

* Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005: Norme a tutela del benessere animale. (B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 18.2.2005)
Regione Toscana
Legge Regionale n. 34 del 27 febbraio 2005: Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)
Autorizzazione all’abbattimenti di colombi di città - Provvedimento comunale - Mancata indicazione della densità ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze di pubblica igiene - Mancata considerazione dei metodi di contenimento alternativi non cruenti - Illegittimit à per difetto di motivazione. Il provvedimento comunale che consente ai tutti i cacciatori, con le modalit à e nei tempi previsti dal calendario venatorio, l’abbattimento dei colombi di città mediante l’uso di fucile a canna liscia, è viziato per difetto di motivazione nel caso in cui sia carente della previa indicazione della densit à ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze della pubblica igiene e alla prevenzione dei danni alle cose e non abbia tenuto conto dei metodi non cruenti, diversi dall ’abbattimento, idonei al contenimento del numero dei volatili stessi nel territorio comunale. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - LAC (Avv.ti A. ed M. Rizzato) c. Comune di Monticello Conte Otto (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 28 febbraio 2005, n. 792
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella  Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del 15.2.2005)
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella  Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del 15.2.2005)
* Decreto Legislativo 10 Maggio 2004, n. 149: Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (GU n. 139 del 16-6-2004)
* Regolamento (CE) n. 776/2004, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunit à  di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (GUUE n L 123 del 27 aprile 2004)
* Regolamento (CE) n. 834/2004, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUUE n L 127 del 29 aprile 2004)
* Regione Sardegna. Legge Regionale n. 2 del 13-02-2004: Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (B.U.R. Sardegna n. 5 del 13 febbraio 2004)
* Regione Toscana. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13 del 25-02-2004: Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
Caccia e pesca - Art. 727 C.p. - Maltrattamento animali - Lesione fisica all'animale - Non è necessaria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette (zanne di elefante) - Art. 1 L. n.150/92 - Convenzione di Washington - Certificazione dell'Autorit à competente - Art. 8, Reg. Ce 338/1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette lavorati ed acquisiti da lungo tempo - Certificazione - Necessit à. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)

Regione Toscana. Legge Regionale n. 57 del 5-12-2003: Attuazione dell'articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (B.U.R. Toscana n. 44 del 10-12-2003)
Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Controllo della fauna selvatica - Abbattimento selettivo di specie nocive - Potere - Regione - art. 19 L.157/92. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003  

Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Attribuzioni e compiti - art.7 L.157/92 - abbattimento o eradicazione di una specie ritenuta nociva - divieto - autorizzazione - necessit à. SPAGNESI - CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003 
Regione Liguria. Legge Regionale n. 25 del 20-10-2003: Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell'articoli 9 della legge regionale 1 ° luglio 1994 n. 29 (Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificaioni ed integrazioni. (B.U.R. Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)
Regione Lombardia. Legge Regionale n.18 del 8-10-2003: Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivit à venatoria) (B.U.R. Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003 - S.O. n. 1)
Regione Veneto. Legge Regionale n. 25 del 27-10-2003: Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" (B.U.R. Veneto n. 25 del 31 ottobre 2003)

ALIMENTAZIONE ANIMALE
Il Dlvo 17 giugno 2003, n. 223, ha dato attuazione alle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138).
Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 - Commissione - che modifica la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicit à in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del 17.6.2003)

Direttiva 2003/57/CE del 17 giugno 2003 - Commissione - recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUE L151 del 19.6.2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch é della flora e della fauna selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003) 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 coordinato al D.P.R. 120/2003: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch é della flora e della fauna selvatiche. (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L)

Regione Lazio. 
Legge Regionale n. 10 del 2-04-2003: "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. disposizioni transitorie". (B.U.R. Lazio n. 11 del 19 aprile 2003)

Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Legge Regionale n. 10 del 17-04-2003: Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attivit à venatoria e di tassidermia.(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

Regione Basilicata. 
Legge Regionale n. 14 del 7-05-2003: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio cos ì come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n.14(B.U.R. Basilicata n. 33 del 10 maggio 2003)

Regolamento n. 739/2003/CE del 28 aprile 2003 - Commissione - che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUE L106 del 29.4.2003)

Decreto 11 febbraio 2003: Ministero della Salute. Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti. (GU n. 96 del 26-4-2003

PROTEZIONE UCCELLI, sentenza della Corte Europea di Giustizia
La Corte di Giustizia europea (Sesta Sezione), con sentenza 20 marzo 2003, ha ritenuto che "la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori pi ù idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva".
DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 5539 del 1 aprile 2003Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n. 4437 del 17 marzo 2003.-IL DIRIGENTE UNITA ’ ORGANIZZATIVA VETERINARIAVISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34;
VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l ’influenza aviaria;
VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;
VISTO IL Decreto della Direzione Generale Sanità n. 24957 del 11.12.2002 - Influenza aviaria. Programma di vaccinazione.

CONSIDERATA la necessità di prevedere misure superiori e comuni di controllo al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sar à evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

RITENUTO necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti su tutto il territorio regionale;

VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R. 23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 25679 del 20.12.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attivit à delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l’anno 2003";VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.VII/11699 del 23 dicembre 2002 "Disposizioni a carattere organizzativo (4 ° provvedimento 2002)";
DECRETA
Art.1
Misure a seguito di conferma ufficiale

A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame effettuato dall ’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per territorio delimita, intorno all ’azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e dispone l’applicazione delle seguenti misure sanitarie:1. Immediato abbattimento dei volatili presenti. L ’autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimit à dell’epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall ’esito dell’esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall ’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.2. Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall ’azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia;3. Effettuazione dell ’indagine epidemiologica in collaborazione con l’OEVR;4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili.
5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati.
Divieto di introduzione ed accasamento di volatili.
Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende.
Controllo delle movimentazioni all’interno della zona.Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, identificato dall ’autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilit à delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un ’unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al D.D.U.O. n.13606 del 17.02.2002.Divieto di movimentazione degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere movimentati :
i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo;
le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell ’animale, al tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 oreprecedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto l ’allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli;pollastre vaccinate di allevamenti posti all ’interno dell’area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell’ambito dell’area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a:esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE) di cui all ’allegato A del D.D.U.O. n. . 24957 del 11.12.2002;ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l ’inizio del carico;prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l ’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell ’animale a tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della zona di vaccinazione di cui al successivo art.3.11. I volatili, destinati alla macellazione potranno lasciare l ’azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o in caso di impossibilit à, in un altro designato dall’autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti situati in Veneto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall ’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.12. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell ’allevamento;� per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell ’antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell’IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;� per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti dell ’influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del presente punto 10 devono essere prelevati  dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;� I tamponi tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento dell ’eventuale ripetizione dell’ispezione veterinaria di cui al primo trattino del presente punto;� Il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l ’utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.E ’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna.Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002 relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.
Art.2
Disinfezioni
Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall ’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell ’azienda infetta.Art.3
Zona di vaccinazione
Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le seguenti misure: .
� divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi Veterinari della Regione, pu ò autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti nell’area di vaccinazione, l’accasamento di tacchini a condizione che:sia stato completato, per aree omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di tacchini;
le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio il programma di accasamento;
sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell ’allevamento;l’accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all ’epoca della macellazione;le aree geografiche di cui al precedente trattino del presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. L ’accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;l’accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine);l ’accasamento deve essere autorizzato dall’ ASL competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III del PVE e dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.Così come previsto dall’art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell ’ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale.
E’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per territorio pu ò autorizzare sul territorio della Regione Lombardia, l’immissione di selvaggina cacciabile da penna se:gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell ’influenza aviaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell ’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione.3. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
a. il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all ’impianto di destinazione.Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:
il sequestro dell’allevamento;l’obbligo dell’effettuazione, con spese a carico dell’allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell ’allevatore, il Servizio Veterinario dell’ASL competente per l’allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;nel caso di accertata positivit à alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all’art.1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non proceder à al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88;b. ai proprietari di allevamenti di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art.6;
c. il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densit à di allevamento;
d. le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
e. le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
f. le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.
In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione dei volatili, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati destinati al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;
� prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell ’antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell ’IZS.Art.4
Controlli
Il Servizio veterinario competente per territorio garantirà l’attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità di cui all’art. 1 del D.D.U.O. n. 24957 del 11.12.2002I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell ’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 1.Art.5
Misure sanitarie per il restante territorio regionale
Nel territorio regionale di cui all’allegato I:La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello o per la movimentazione di tacchini è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico;
prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell ’antigene virale.Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua il controllo, cos ì come previsto dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002, degli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo e di riproduttori delle specie sensibili con prelievo di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell ’influenza aviaria.In subordine, su specifica indicazione del Servizio Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalit à di cui al punto 1 del presente articolo. Le Ditte interessate devono fornire al Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.
I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell ’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 2.Per le tipologie non previste dal PVE, nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli animali secondo le modalit à sotto riportate:
� pollame da carne (con esclusione delle partite di tacchini già testati al momento del carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia.
I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che effettuano i prelievi di campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal presente Decreto al momento della visita in allevamento devono rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
Art.6
Sanzioni: Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.
Art.7
è abrogato il D.D.U.O. n.3639 del 5 marzo 2003 "Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia."le misure previste dal presente Decreto, se non specificamente abrogate, restano in vigore per almeno 90 giorni e potranno essere modificate con l ’evolversi della situazione epidemiologica.Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicit à.


D.P.C.M. 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-2003)  
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere pi ù omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni integrative sulle modalit à di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria. (GU n. 64 del 18-3-2003)
UE: alimenti animali
Nella Guce n L 71 del 15 marzo 2003 è pubblicata la Decisione 2003/181/EC della Commissione, del 13 marzo 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale.
Regione Toscana, Legge Regionale n. 12 del 14-02-2003: Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali. (B.U.R. Toscana n.10  del 21 febbraio 2003)


INQUINAMENTO, RIFIUTI, CACCIA
Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)

GESTIONE FAUNISTICA
DM 31 ottobre 2002 Ripartizione, ai sensi dell'art. 66, comma 14, della legge n. 388 del 2000, per l'anno 2001, delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale (GU n. 27 del 3-2-2003).


Regione Toscana
Legge Regionale n. 36 del 11.10.2002: Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18.10.2002)

Regione Toscana 
Legge Regionale n. 41 del 22.11.2002: Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) (Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2.12.2002)
Regione Liguria
Legge Regionale n. 36 del 15.10.2002: Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile 1990 n. 21 (Norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria) (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 30.10.2002)
DM 19 luglio 2002
Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in materia di additivi nell'alimentazione animale, modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.
(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002)


Unione Europea: proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E del 29 ottobre 2002)
ALIMENTI ANIMALI: Regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione, del 30 ottobre 2002, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 297 del 31 ottobre 2002).


Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 -  Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunit à [notificata con il numero C(2002) 3670] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L274 dell ’11.10.2002)Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41) TESTO COORDINATO Aggiornato alla Legge 3 ottobre 2002, n.221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002
* Regolamento (CE) N. 1752/2002 del 1° ottobre 2002: – Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 264 del 2.10.2002)
* Parere del Comitato economico e sociale del 30 maggio 2002 in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati » (COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD)) (2002/C 221/22) (GUCE C221 del 17.9.2002
* Decreto 29 luglio 2002  Ministero della Salute Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE. (GU n. 218 del 17-9-2002)
* Legge 30 luglio 2002, n.180 Delega  al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU n. 190 del 14-8-2002)
Determinazione 6 maggio 2002
Agenzia delle Dogane - Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.
(GU n. 127 del 1-6-2002)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane;
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al Ministero delle attivita' produttive la competenza al "rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'importazione e l'esportazione delle merci", e che dette autorizzazioni sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali;
Considerato che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150 del 7 febbraio 1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993, stabilisce inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington";
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette;
Visto l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;
Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington;
Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;
Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente;
Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane riportate nell'elenco allegato 1.

Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.

Art. 3.
I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97, sono effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 4 settembre 1992 e successive modificazioni.

Art. 4.
E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000.

La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002
Il direttore: Guaiana
Decreto 15 maggio 2002 - Ministero della Salute - Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (GU n. 140 del 17-6-2002)

Legge 18 Giugno 2002, n. 118 Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".  (GU n. 141 del 18-6-2002)

Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)

Decreto 24 aprile 2002 - Ministero della Salute. Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002)

Comunicato – Ministero della Salute. Comunicato di rettifica relativo alla raccolta "Dati statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali, triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)". (GU n. 164 del 15-7-2002)
Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modificazione  degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22 giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del 12.06.2002).

Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136 del 12.06.2002).
CITES  

Determinazione 6 maggio 2002 Agenzia delle Dogane sulla Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie (GU n. 127 dell'1 giugno 2002
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Sulla GUCE n L 140 del 30 maggio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell ’alimentazione degli animali.L. 1 marzo 2002, n. 39 
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.(Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002)
(Estratto)

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARIArt. 1.(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell ’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell ’elenco di cui all’allegato B nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perch é su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo pu ò emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l ’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all ’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all ’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell ’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell ’ordinamento interno, ivi compreso l’ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sar à prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell ’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entit à, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualit à personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonch è del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi à comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivit à rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l ’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l ’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonch è alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gi à assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altres ì il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;e) all ’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell ’esercizio della delega;g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pi ù amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l ’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gi à previste sanzioni penali o amministrative.2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all ’articolo 2, comma 1, lettera c).3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ci ò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.2. Agli eventuali oneri derivanti dall ’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante l ’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l’assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonchè", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell ’inoltro";b) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunit à europee nei confronti dell’Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
   
Art. 34.
(Modifica all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).1. Il comma 4 dell ’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".


CITES
Sulla GU n. 15 del 18 gennaio e' pubblicato il decreto 8 gennaio 2002, recante "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", il quale, tra l'altro, sostituisce il precedente decreto 3 maggio 2001.

PELLI DI CANE E GATTO
Dopo varie prese di posizione anche a livello europeo Ë stata emanata un'ordinanza (21 dicembre 2001, G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002), recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici", la quale vieta di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di capi di abbigliamento.

CORPO FORESTALE
DM 21 dicembre 2001 sulle "Tessere di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato" nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.

DELFINI IN CATTIVITA'
Il regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, Ë riprodotto nel DM 6 dicembre 2001, n. 469, pubblicato nella GU n. 15 del 18 gennaio.
ALIMENTAZIONE ANIMALI
Il DPR 2 Novembre 2001, n. 433, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali" e' pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2001
VIVISEZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre sono pubblicati i "Dati statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali, triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)", comunicati dal Ministero della salute.
APPENNINO TOSCO-EMILIANO
DPR 21 maggio 2001: "Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino toscoemiliano" (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001).
CITES
Regolamento (CE) n. 2087/2001 della Commissione, del 24 ottobre 2001, che sospende l'introduzione nella Comunita' di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche, nella Guce L 282 del 26 ottobre 2001.

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