Influenza Aviaria #1

DECRETO N.21448 DEL 12 NOVEMBRE 2002

Oggetto: Influenza aviaria - Zona di restrizione delle movimentazioni di volatili sul territorio della Regione Lombardia – abrogazione del D.D.U.O. n.19839 del 22 ottobre 2002 "Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria sul territorio della Regione Lombardia a seguito di sieropositività – abrogazione del D.D.U.O. n.19372 del 17 ottobre 2002" e del D.D.U.O. n.20873 del 5 novembre 2002 "Influenza aviaria - Zona di restrizione delle movimentazioni di volatili sul territorio della Provincia di Mantova".

 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

 

VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34;

VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria;

VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;

VISTA la presenza di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità, in allevamenti di tacchini siti in diversi comuni della provincia di Brescia e Mantova;

CONSIDERATA la necessità prevedere misure superiori di controllo al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

RITENUTO opportuno prevedere l’adozione, negli allevamenti delle specie sensibili e negli impianti collegati di misure restrittive delle movimentazioni, in grado di ridurre il rischio di diffusione del contagio;

VISTI gli art.3 e 18 della legge regionale n.16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n.VII/7622 del 27 dicembre 2001 "Determinazione in ordine all’assetto organizzativo della Giunta Regionale" (4° provvedimento 2001);

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità n.18800 del 27 luglio 2000 "Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai

Dirigenti delle Strutture "Edilizia Sanitaria", "Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne", "Comunicazione ed Educazione Sanitaria" integrato dal ddg n.872 del 15.1.2001 ;

 

DECRETA

 

Art.1

Zona di protezione

 

A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, tramite l’isolamento di virus influenzale a bassa patogenicità effettuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ai sensi del DPR 15 novembre 1996, n.656, l’Autorità competente procede all’abbattimento degli animali presenti e delimita intorno all’azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di 3 km. L’autorità sanitaria, sentito il parere dell’U.O. Veterinaria, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimità dell’epoca di macellazione.

 

Nelle zone di protezione verranno applicate le misure di seguito riportate:

 

esecuzione, a cura del Servizio Veterinario dell’ASL, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

 

a) allevamenti di tacchini da carne :

abbattimento dei tacchini da carne degli allevamenti sospetti di infezione e/o di contaminazione;

 

b) per tutti gli altri allevamenti :

Divieto di movimentazione dei volatili.

L’autorità sanitaria può autorizzare la movimentazione degli animali destinati alla macellazione immediata in un impianto situato all’interno della zona di protezione. In caso di impossibilità in un altro impianto designato dall’autorità sanitaria.

Effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, negli allevamenti di tacchini, di riproduttori e di ovaiole e comunque quando sia presente sintomatologia riferibile a forme respiratorie negli animali sensibili, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale, tenuto conto dell’età e della dimensione degli animali. I prelievi potranno essere effettuati dai Veterinari aziendali in accordo con il Servizio Veterinario dell’ASL.

 

Art.2

Disinfezioni

Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione previste al precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656.

Trascorsi 21 giorni a decorrere dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione, la zone di protezione entra a far parte della zona di restrizione delle movimentazioni di cui al successivo art.3.

 

Art.3

Zona di restrizione delle movimentazioni

 

E’ istituita una zona di restrizione delle movimentazioni di volatili sul territorio dell’ASL della Provincia di Mantova e sul territorio dell’ASL di Brescia ai fini della prevenzione della diffusione della malattia.

Su tutto il territorio di cui al precedente comma si applicano le seguenti misure :

esecuzione, a cura del Servizio Veterinario dell’ASL, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli allevamenti sia a carattere familiare, che intensivo. In deroga al presente punto, il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio può consentire, solo nei comuni a rischio non immediato di infezione, l’accasamento di volatili di specie diversa dal tacchino esclusivamente negli allevamenti che abbiano rispettato un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 giorni e i cui locali siano stati sottoposti a pulizia, lavaggio e disinfezione;

divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende. Il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto, può autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente all’incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati, in vincolo sanitario, esclusivamente ad un’azienda dove non siano presenti specie sensibili che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal D.D.U.O. n. 13606 del 17.07.2002;

divieto di uscita dei volatili dalle aziende. In deroga al presente divieto, il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente può autorizzare la movimentazione degli animali verso:

il macello, purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. La concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento;

tacchini da carne : prelievi, da parte del Veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale nei 5 giorni precedenti il carico. I campioni devono essere stati esaminati da parte dell’IZS di Brescia prima della partenza. Laddove le operazioni di carico si prolunghino oltre i 7 giorni, l’accertamento virologico dovrà essere ripetuto.

pollame da carne (con esclusione dei tacchini) : controlli sierologici al macello su almeno 10 animali per allevamento;

b) per le specie diverse dal tacchino, gli animali potranno essere inviati in vincolo sanitario in un allevamento presente sul territorio regionale a condizione che detto allevamento risulti vuoto e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal D.D.U.O. n. 13606 del 17.07.2002;

per il carico degli animali in allevamento dovranno essere rispettate le seguenti norme sanitarie:

il carico per il macello di tutti i volatili dell’allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all’impianto di destinazione.

 

Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:

il sequestro dell’allevamento;

l’obbligo dell’effettuazione, a carico dell’allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici a cadenza bisettimanale;

nel caso di accertata positività alle prove sopraelencate, per un periodo di sei settimane gli animali non potranno lasciare l’allevamento. Se in tale periodo dovessero morire gli animali, l’ASL non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88.

A partire dal 1° dicembre 2002 verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art.8.

Il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.

Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;

Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;

Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio, fornendo agli addetti idonei vestiari;

Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego;

Al macello il veterinario ufficiale dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme igieniche:

evitare il possibile contatto degli automezzi e delle gabbie dedicate provenienti dalla citata zona con le altre normalmente utilizzate;

pulizia e disinfezione di tutti gli automezzi, gabbie e attrezzature;

frequente disinfezione delle zone di passaggio degli automezzi;

divieto di uscita degli automezzi, gabbie ed attrezzature non disinfettati.

Effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, negli allevamenti di tacchini, di riproduttori e di ovaiole, tenendo conto della taglia dell’animale, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai Veterinari aziendali in accordo con il Servizio Veterinario dell’ASL.

L’U.O. Veterinaria in accordo con l’IZS di Brescia, in considerazione della situazione epidemiologica, potrà stabilire il controllo virologico sulle altre specie non previste al presente punto.

Art.4

Accasamenti

Il territorio dell’ASL della Provincia di Mantova e dell’ASL di Brescia verrà suddiviso in aree omogenee in cui l’accasamento avverrà con le modalità sottoriportate. L’accasamento sarà autorizzato dal Servizio veterinario una volta completato il monitoraggio virologico e per singola zona omogenea tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Misure per l’accasamento:

Il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, in accordo con l’U.O. Veterinaria potrà autorizzare l’accasamento di tacchini a condizione che:

le Aziende interessate abbiano presentato al Servizio Veterinario competete per territorio il programma quadrimestrale di accasamento,

l’accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all’epoca della macellazione;

le aree geografiche di cui alla precedente lettera b) del presente punto devono essere individuate dal Servizio Veterinario sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale e densità degli allevamenti;

l’accasamento nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni;

inoltre gli allevamenti di tacchini, che al momento risultano attivi, siano stati tutti sottoposti con esito favorevole a controlli mediante prelievi di almeno 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale;

nelle aziende non siano presenti specie sensibili e che sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario di almeno 10 giorni;

 

l’invio al macello e la movimentazioni degli animali dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste al precedente art.3, punti 5 e 6

Controlli sierologici, effettuati dai Veterinari Aziendali, di tutti gli allevamenti intensivi presenti sul territorio dell’ASL di Mantova e di Brescia, con prelievo di:

§ allevamenti di tacchini e di ovaiole, cadenza quindicinale – 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.

§ altri allevamenti, cadenza mensile – 20 campioni di sangue di animali per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7;

Le Ditte interessate dovranno fornire al Servizio Veterinario dell’ASL, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.

I Veterinari dell’ASL dovranno effettuare tutti i controlli sierologici e i tamponi tracheali degli animali al momento del carico per il macello e qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli.

Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Gli automezzi destinati alla raccolta di carcasse, cascami e rifiuti dagli allevamenti, nonché di avanzi e rifiuti dai macelli, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di sicurezza;

Divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;

I titolari dei mangimifici devono garantire che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto.

E’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna;

Sono vietati fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio deve provvedere, anche con l’istituzione di apposite postazioni mobili di disinfezione e in collaborazione con le forze dell’ordine, affinché gli automezzi destinati o provenienti dagli allevamenti avicoli presenti nella zona di cui all’articolo 1 siano adeguatamente disinfettati. A tal fine il Servizio veterinario competente può utilizzare, se necessario, personale ed attrezzature per la disinfezione in dotazione ad altre ASL.

 

Art.5

Misure previste per il restante territorio della Regione Lombardia

Sul restante territorio della regione i Servizi Veterinari autorizzeranno l’invio dei tacchini alla macellazione a condizione che:

i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione;

sia effettuata con esito favorevole:

ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento;

tacchini da carne : prelievi, da parte del Veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale nei 5 giorni precedenti il carico. I campioni devono essere stati esaminati da parte dell’IZS di Brescia prima della partenza. Laddove le operazioni di carico si prolunghino oltre i 7 giorni, l’accertamento virologico dovrà essere ripetuto;

pollame da carne (con esclusione dei tacchini) : controlli sierologici al macello su almeno 10 animali per allevamento.

Art.6

Misure di biosicurezza

Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo, presenti su tutto il territorio regionale, devono garantire la costante e corretta messa in atto delle misure di biosicurezza previste dal Decreto D.U.O.13606 del 17.07.2002;

In particolare oltre a quanto già previsto ai precedenti articoli, dovranno essere rispettate le seguenti misure precauzionali:

i titolari dei mangimifici devono garantire che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

il trasporto di uova da cova e da consumo deve essere effettuato con contenitori monouso o di materiale lavabile e disinfettabile e utilizzando automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Gli automezzi devono inoltre trasportare una singola partita di uova destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi e scarichi durante il tragitto.

Il trasposto di volatili destinati al macello deve essere effettuato con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Gli automezzi devono inoltre trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi e scarichi durante il tragitto.

Gli automezzi destinati alla raccolta delle carcasse, cascami e rifiuti degli allevamenti nonché di avanzi e rifiuti ei macelli, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Tali rifiuti devono essere trattati ai sensi della vigente normativa.

 

Art.7

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

Art.8

Le misure previste dal presente Decreto restano in vigore per almeno 45 giorni e potranno essere modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.

 

Art.9

 

Sono abrogati i precedenti D.D.U.O. n.19839 del 22 ottobre 2002 "Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria sul territorio della Regione Lombardia a seguito di sieropositività – abrogazione del D.D.U.O. n.19372 del 17 ottobre 2002" e D.D.U.O. n.20873 del 5 novembre 2002 "Influenza aviaria - Zona di restrizione delle movimentazioni di volatili sul territorio della Provincia di Mantova".

 

Art.10

 

Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore e verrà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità.

 

Dott. Cesare Bonacina

 

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