Influenza Aviaria #2

DECRETO N. 19839 DEL 22 OTOBRE 2002

 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

 

VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34;

VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria;

VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;

VISTA la positività a seguito di controlli sierologici in allevamenti di tacchini presenti nei Comuni di Ospitaletto e Roncadelle (BS);

VISTA l’istituzione della zona di protezione per insorgenza di focolaio di influenza aviaria sul territorio dei comuni di Isorella, Gambara e Gottolengo della provincia di Brescia;

CONSIDERATA la necessita' prevedere misure superiori di controllo e pertanto di abrogare il precedente decreto n.19372 del 17 ottobre 2002 al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

RITENUTO opportuno prevedere l’adozione, negli allevamenti delle specie sensibili e negli impianti collegati di misure restrittive delle movimentazioni, in grado di ridurre il rischio di diffusione del contagio;

VISTI gli art.3 e 18 della legge regionale n.16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n.VII/7622 del 27 dicembre 2001 "Determinazione in ordine all’assetto organizzativo della Giunta Regionale" (4° provvedimento 2001);

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità n.18800 del 27 luglio 2000 "Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai dirigenti delle Strutture "Edilizia Sanitaria", "Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne", "Comunicazione ed Educazione Sanitaria" integrato dal ddg n.872 del 15.1.2001 ;

 

Art. 1.

In caso in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito dell’isolamento di virus influenzale a bassa patogenicità effettuato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale, l’Autorità competente procede all’abbattimento e distruzione degli animali presenti e delimita intorno all’azienda infetta un a zona di protezione del raggio minimo di 3 km.

Nelle zone di protezione verranno applicate le misure di seguito riportate:

 

allevamenti di tacchini da carne :

abbattimento e distruzione dei tacchini da carne degli allevamenti sospetti di infezione e/o di contaminazione;

 

per tutti gli altri allevamenti :

Divieto di movimentazione dei volatili.

L’autorità sanitaria può autorizzare la movimentazione degli animali destinati alla macellazione immediata in un impianto situato all’interno della zona di protezione. In caso di impossibilità in un altro impianto designato dall’autorità sanitaria all’interno della Regione Lombardia.

Effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini, di riproduttori e di ovaiole, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai Veterinari aziendali in accordo con il Servizio Veterinario dell’ASL.

sarà possibile riaccasare gli animali solo dopo 21 giorni dalla fine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali di cui al precedente punto a) e nel rispetto delle condizioni previste al successivo art.3.

 

Art.2

Sul territorio dei comuni di cui all’allegato A che è parte integrante al presente decreto, identificato a seguito di episodi di sieropositività, si attuano misure di depopolamento e restrizione degli accasamenti, ai fini della prevenzione della diffusione della malattia.

 

Art.3

Al fine di ridurre la densità di avicoli nelle zone di cui all’art.2, vengono attivate le seguenti misure:

blocco dell’introduzione di tacchini negli allevamenti siti nelle zone interessate per il tempo necessario a garantire un vuoto biologico di tre settimane;

invio immediato alla macellazione di tutti i tacchini, anche sieropositivi, presenti negli allevamenti da ingrasso che abbiano raggiunto o siano in prossimità della fine del ciclo produttivo;

abbattimento e distruzione degli animali sospetti di infezione;

possibilità di abbattere gli animali che non hanno raggiunto la fine del ciclo produttivo, ai sensi dell’art.2 comma 1 del Decreto 28 settembre 2000;

sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini e di ovaiole, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai Veterinari aziendali in accordo con il Servizio Veterinario dell’ASL;

trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di abbattimento o macellazione degli animali sieropositivi sarà possibile riaccasare volatili di specie diversa dal tacchino;

per i tacchini sarà possibile effettuare il riaccasamento solo trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di depopolamento degli allevamenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

Art.4

Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione previste ai precedenti art. 1 e 3, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656.

 

Art.5

Al fine di minimizzare il rischio di una diffusione del virus, oltre a quanto previsto al successivo art.6 comma 5 lettera a) e a conclusione della ricerca virologica sugli animali presenti, l’invio alla macellazione degli animali sieropositivi dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle norme di seguito specificate:

il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi dotati di reti anti-piume che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall’ allevamento sieropositivo;

il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;

le squadre di carico, per l'invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate esclusivamente nell'allevamento sopraccitato;

le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;

le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego,

al macello il Veterinario Ufficiale dovrà redigere il certificato relativo all’avvenuta pulizia e disinfezione dell’automezzo (allegato B che è parte integrante al presente decreto).

 

Art.6

Su tutto il territorio dell’ASL di Brescia si applicano le seguenti misure :

esecuzione, a cura del Servizio Veterinario dell’ASL, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli allevamenti sia a carattere familiare, che intensivo. In deroga al presente punto, il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio può consentire, solo nei comuni a rischio non immediato di infezione, l’accasamento di volatili di specie diversa dal tacchino esclusivamente negli allevamenti che abbiano rispettato un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 giorni e i cui locali siano stati sottoposti a pulizia, lavaggio e disinfezione;

divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende. Il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto, può autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente all’incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati, in vincolo sanitario, esclusivamente ad un’azienda dove non siano presenti specie sensibili che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal D.D.U.O. n. 13606 del 17.07.2002;

divieto di uscita dei volatili dalle aziende. In deroga al presente divieto, il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente può autorizzare la movimentazione degli animali verso:

il macello, purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. La concessione, da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento;

tacchini da carne : prelievi, da parte del Veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico, e di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I campioni devono essere stati esaminati da parte dell’IZS di Brescia prima della partenza;

pollame da carne (con esclusione dei tacchini) : controlli sierologici al macello su almeno 10 animali per allevamento;

Per il carico degli animali in allevamento dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme sanitarie:

il carico per il macello di tutti i volatili dell’allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all’impianto di destinazione.

Il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.

Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;

Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;

Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;

Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego;

Al macello il veterinario ufficiale dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme igieniche:

· evitare il possibile contatto degli automezzi e delle gabbie dedicate provenienti dalla citata zona con le altre normalmente utilizzate;

· pulizia e disinfezione di tutti gli automezzi, gabbie e attrezzature;

· frequente disinfezione delle zone di passaggio degli automezzi;

· divieto di uscita degli automezzi, gabbie ed attrezzature non disinfettati.

 

b) Per le specie diverse dal tacchino, gli animali potranno essere inviati in vincolo sanitario in un allevamento presente sul territorio regionale a condizione che detto allevamento

c) risulti vuoto e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal D.D.U.O. n. 13606 del 17.07.2002;

 

Controlli sierologici, effettuati dai Veterinari Aziendali, di tutti gli allevamenti intensivi presenti sul territorio dell’ASL di Brescia, con prelievo di:

allevamenti di tacchini e di ovaiole, cadenza quindicinale – 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.

altri allevamenti, cadenza mensile – 20 campioni di sangue di animali per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7;

Le Ditte interessate dovranno fornire al Servizio Veterinario dell’ASL, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.

I Veterinari dell’ASL dovranno effettuare tutti i controlli sierologici e i tamponi tracheali degli animali al momento del carico per il macello e qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli.

Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 508/92 tramite mezzi autorizzati.

Gli automezzi destinati alla raccolta di carcasse, cascami e rifiuti dagli allevamenti, nonché di avanzi e rifiuti dai macelli, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di sicurezza;

Divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;

I titolari dei mangimifici devono garantire che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto.

E’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile di penna;

Sono vietati fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio deve provvedere, anche con l’istituzione di apposite postazioni mobili di disinfezione e in collaborazione con le forze dell’ordine, affinché gli automezzi destinati o provenienti dagli allevamenti avicoli presenti nella zona di cui all’articolo 1 siano adeguatamente disinfettati. A tal fine il Servizio veterinario competente può utilizzare, se necessario, personale ed attrezzature per la disinfezione in dotazione ad altre ASL.

 

Art.7

Negli allevamenti di tacchini da carne, di riproduttori di tutte le specie e di galline ovaiole, presenti sul territorio delle province di Bergamo, Cremona e Mantova, dovranno essere effettuati controlli sierologici di 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.

Art.8

Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo, presenti su tutto il territorio regionale, devono garantire la costante e corretta messa in atto delle misure di biosicurezza previste dal Decreto D.U.O.13606 del 17.07.2002;

Art.9

 

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

 

Art.10

 

Le misure previste dal presente Decreto restano in vigore per almeno 45 giorni e potranno essere modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.

Art.11

 

È abrogato il D.D.U.O.n.19372 del 17 ottobre 2002.

Art.12

Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore e verrà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità.

 

Dott. Cesare Bonacina

ALLEGATO A

CAZZAGO SAN MARTINO

COCCAGLIO

ERBUSCO

MAIRANO

OSPITALETTO

PADERNO F.C.

PASSIRANO

RONCADELLE

ROVATO

TORBOLE CASAGLIA

TRAVAGLIATO

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